Cassazione Penale, Ordinanza n. 31194/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione già affermata in appello è rimasta ferma; non vi è stata alcuna revisione del merito della responsabilità penale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per evasione (art. 385 c.p.) in relazione all’allontanamento dell’imputato dall’abitazione in cui era sottoposto a detenzione domiciliare. Con un unico motivo di ricorso, l’imputato lamentava l’omessa valutazione della causa di giustificazione dello stato di necessità ex art. 54 c.p., sostenendo che la Corte d’appello non avrebbe considerato la situazione urgente che lo avrebbe indotto ad allontanarsi. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze generiche e riproduttive di censure già proposte in appello, osservando soprattutto che la difesa non aveva dimostrato la concreta e urgente necessità dell’allontanamento e che le valutazioni della Corte territoriale erano lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
È la norma incriminatrice per l’evasione; la condanna impugnata riguardava tale reato, riferito all’allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare.
La causa di giustificazione dello stato di necessità deve essere concretamente allegata e dimostrata; non basta una deduzione generica dell’urgenza dell’allontanamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che si limita a riproporre censure già svolte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile.
- La deduzione dello stato di necessità quale causa di giustificazione richiede la puntuale dimostrazione di una situazione di attuale e urgente pericolo; l’allegazione generica non è sufficiente a scalfire la condanna per evasione.
- Quando la Corte di merito abbia fornito una motivazione lineare e coerente con la giurisprudenza di legittimità, la Cassazione non può sostituirsi nella rivalutazione del fatto se il ricorso non evidenzia specifici vizi logico-giuridici.
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