Cassazione Penale, Sentenza n. 15182/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva riformato in parte la decisione di primo grado: aveva ritenuto responsabilità per varie condotte di bancarotta fraudolenta (distrattiva e documentale) relative al fallimento della HOLDING D'ANDREA COMPANY S.p.a. (distrazioni di somme, cessioni di quote, finanziamenti a società riconducibili ai medesimi gruppi/famiglie). I ricorsi contestano, tra l'altro, la qualificazione della condotta come bancarotta fraudolenta (anziché semplice), la valutazione del dolo e della distrazione, la qualificazione delle operazioni come distrattive, la mancata valutazione di elementi probatori difensivi, la corretta applicazione dell'onere di "motivazione rafforzata" in caso di riforma sfavorevole all'imputato, nonché la negazione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e rilevato che alcune doglianze non erano manifestamente infondate, in particolare quanto all'onere di motivazione rafforzata richiesto per il ribaltamento di una sentenza assolutoria. Tuttavia, non essendovi ragioni di inammissibilità dei ricorsi e non emergendo dagli atti elementi tali da escludere in modo incontestabile il reato, la Corte ha dichiarato l'intervenuta estinzione dei reati per prescrizione (art. 129 cod. proc. pen.). La sentenza di appello resta quindi superata dalla declaratoria di prescrizione e non si è proceduto al merito della piena riscrittura delle responsabilità imputate.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
indica limiti alla enunciazione dei motivi in cassazione; qui usato per delimitare i motivi enunciati nei ricorsi.
consente la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione in sede di Cassazione quando non sussistono ragioni di inammissibilità del ricorso e quando non emergono dagli atti elementi assolutamente incontestabili di insussistenza del reato; la Corte lo ha applicato per dichiarare estinti i reati.
regolamenta scritture e libri obbligatori del fallimento; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il bilancio non va ingenuamente qualificato come una delle scritture rilevanti ex art.216 senza adeguato confronto giurisprudenziale.
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
disciplinante la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello; richiamato per sottolineare l'onere della Corte d'appello quando rinnovava l'istruttoria.
richiama il canone probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio" nella valutazione sulle riforme sfavorevoli in appello; la Corte evidenzia l'asimmetria delle soglie probatorie tra assoluzione e condanna.
norma sul coordinamento e direzione di società; evocata nel dibattito sulla natura del controllo economico tra società del gruppo e Value.
estensione dei motivi di impugnazione per questioni non personali; richiamata per alcuni ricorsi che vertevano su questioni comuni.
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello riforma in senso sfavorevole una sentenza assolutoria, è richiesto un onere di motivazione rafforzata: il giudice d'appello deve confutare specificamente gli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado e dimostrare una forza persuasiva tale da rimuovere ogni ragionevole dubbio.
- La distinzione tra bancarotta fraudolenta e semplice si fonda sul dolo e sull'intento di avvantaggiare sé o terzi: operazioni imprudenti o speculative compatibili con l'interesse dell'impresa possono integrare al più la bancarotta semplice; distrazioni dolose per finalità estranee integrano la fraudolenta.
- Il bilancio non può essere automaticamente qualificato come una delle scritture obbligatorie ai sensi dell'art. 216 l. fall.; occorre un concreto confronto giurisprudenziale prima di ascrivere alla sua redazione rilevanza penalmente sanzionabile come bancarotta documentale.
- In sede di Cassazione, se emergono cause di estinzione del reato (prescrizione) e i ricorsi non sono manifestamente inammissibili, il giudice può dichiarare la estinzione del reato ex art. 129 cod. proc. pen., anche se permangono dubbi sulla tenuta della motivazione di merito.
- Il calcolo della prescrizione richiede attenzione alle interruzioni e sospensioni effettive: non tutti i rinvii comportano sospensione (ad es. rinvii per rinnovazione della notifica possono non sospendere), e spetta al giudice verificare la computabilità dei periodi sospensivi.
- L'appello del Pubblico ministero deve essere sufficientemente specifico ma può essere valido anche se non annota tutte le doglianze minori: ciò che conta è il confronto con le ragioni che hanno determinato l'assoluzione in primo grado.
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