Cassazione Civile, Ordinanza n. 22771/2021 del 12/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che la domanda di definizione agevolata riguardava una lite non esclusa dalla disciplina e che, pertanto, non vi erano ostacoli alla declaratoria di estinzione dell'intero giudizio. Le spese sono state lasciate a carico delle parti che le avevano anticipate. Non vi è statuizione sul merito della controversia tributaria.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio tributario definito con sentenza della CTR del Piemonte, impugnata in Cassazione dall'Agenzia delle Entrate. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e ha versato gli importi dovuti, circostanza attestata dall'Agenzia delle Entrate. L'Ufficio ha quindi depositato istanza di estinzione del giudizio. Non emergono dal testo ulteriori profili di merito della pretesa tributaria o specifici motivi del ricorso originario dell'Agenzia, poiché la Corte decide esclusivamente sulla sopravvenuta definizione agevolata.
Norme richiamate
La presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento degli importi dovuti, per una lite non rientrante tra quelle escluse, comportano l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite tributaria, quando validamente richiesta e perfezionata con il pagamento dovuto, estingue il giudizio di legittimità se la controversia non riguarda tributi esclusi dalla legge.
- In presenza di istanza congiunta o comunque non contrastata di estinzione per intervenuta definizione agevolata, la Corte può dichiarare l'estinzione dell'intero giudizio senza pronunciarsi sul merito della pretesa fiscale.
- Nel caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa previsione normativa.
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