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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40915/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 4 dicembre 2024. Dal testo emerge che i motivi di impugnazione riproponevano censure già esaminate e disattese nei gradi di merito. In particolare, la difesa contestava la valutazione dei giudici di merito in ordine al disvalore oggettivo del fatto e all'abitualità ritenuta ostativa alla concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva che tali doglianze erano già state vagliate con argomentazioni corrette, puntuali e prive di illogicità manifesta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero meramente reiterative di questioni già affrontate dai giudici di merito e che la motivazione della sentenza impugnata fosse logicamente e giuridicamente corretta nel valorizzare sia il disvalore oggettivo del fatto sia l'abitualità ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile nel caso concreto per il disvalore oggettivo del fatto e per l'abitualità del comportamento, ostativa al beneficio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, seguono le statuizioni consequenziali relative alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza individuare reali vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la motivazione di merito valorizzi in modo non illogico il disvalore oggettivo della condotta e l'abitualità del comportamento.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., comprese le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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