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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48574/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare presentata dal ricorrente; il ricorso per cassazione deduceva violazioni di legge rispetto a tale dichiarazione di inammissibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha segnalato che il ricorrente è stato scarcerato per effetto di 45 giorni di liberazione anticipata con ordinanza del 10/05/2022, rendendo privo di oggetto il controllo sul diniego della detenzione domiciliare. In applicazione della giurisprudenza consolidata, la Corte non ha disposto la condanna alle spese né l'irrogazione di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Decisione resa a Roma il 30 giugno.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale

    art. 591, comma 1; art. 606, comma 3

    La Corte osserva che, pur essendo menzionate tali norme per altre ipotesi di inammissibilità, la sopravvenuta carenza di interesse opera indipendentemente dalle cause previste da quegli articoli e determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando viene meno l'interesse alla decisione.

  • Giurisprudenza di legittimità citata

    Sez. U., n. 20 del 09/10/1996 (Vitale); Sez. U., n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta); Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003 (Caterino); Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006 (De Mitri)

    Principio costante secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse, sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, comporta inammissibilità senza che ne derivi la condanna del ricorrente alle spese o l'applicazione di sanzioni pecuniarie.

Massime di principio

  • Se, dopo la proposizione del ricorso, sopravvengono eventi che eliminano l'interesse concreto alla decisione (es. scarcerazione, estinzione del rapporto giuridico), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, secondo la giurisprudenza consolidata, non comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali né l'irrogazione di sanzioni pecuniarie.
  • Prima di proporre o proseguire un ricorso è opportuno verificare tempestivamente, tramite fonti ufficiali (es. DAP), l'eventuale sopravvenuta cessazione dell'interesse, per evitare inutili atti processuali.
  • Il fatto che il Pubblico Ministero o il Procuratore generale abbiano chiesto l'accoglimento del ricorso non impedisce alla Corte di dichiararlo inammissibile se è venuto meno l'interesse alla decisione.
  • Quando l'interesse è sopravvenuto in dipendenza di provvedimenti amministrativi o esecuzioni di pena (es. liberazione anticipata), la tutela del ricorrente può essere in pratica preclusa; valutare altre strade processuali solo se permane un interesse residuo o rileva un profilo di diritto astratto meritevole di pronuncia.

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