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Sentenza

Sentenza del 18/03/2024 n. 189 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

PROCESSO TRIBUTARIO - sentenza penale di assoluzione - rilevanza - processo tributario - sussistenza - necessaria valutazione da parte del giudice - decreto penale di archiviazione - rilevanza - limiti - confronto con altri elementi

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento per l'anno 2013 relativo alla non deducibilità di costi per complessivi €47.960,64. In particolare la società contestava la disconoscenza di costi fatturati dalla ditta individuale V DI A A (fatture nn. 18/2012, 19/2012, 16/2013, 17/2013 per €32.150,00) e di una fattura per materiale edile (n.18/2013 per €6.800,00) ritenuti dall'Ufficio operazioni oggettivamente inesistenti; era altresì contestata la rilevanza di una fattura di pubblicità (n.13 per €1.500,00). L'accertamento si fondava su un PVC della Guardia di Finanza che ravvisava indizi di attestazione di operazioni inesistenti. La società eccepiva carenza di motivazione e prova dell'esistenza della presunta fittizietà, mentre l'Ufficio sosteneva che V DI A A era una 'cartiera' priva di struttura, documentazione e dichiarazioni fiscali.

La decisione

La CTR ha respinto l'appello principale della I s.r.l., confermando la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso e condannato la contribuente alle spese. Ha ritenuto non vincolante per il giudice tributario il decreto penale di archiviazione relativo a A A, valorizzando invece gli indizi raccolti dalla G.d.F. (assenza di sede operativa, mancanza di dipendenti, carenza di documentazione contabile, incongruenze nelle vendite e nei costi) ritenuti idonei a costituire presunzioni gravi, precise e concordanti. Ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale dell'Agenzia per mancanza di interesse; ha compensato le spese del grado in considerazione di un annullamento in autotutela parziale dell'Ufficio rispetto alla fattura di pubblicità.

Norme richiamate

  • art. 8, art. 10 D.Lgs. n. 74/2000

    richiamati nel testo come norme che individuano reati tributari

    Le norme individuano i reati tributari che sono stati oggetto dell'indagine penale; il decreto di archiviazione per tali reati non vincola il giudice tributario nella valutazione delle obbligazioni fiscali

  • art. 115 c.p.c.

    citato dall'Ufficio in relazione al principio di non contestazione

    L'Ufficio aveva invocato il principio di non contestazione per fatti non dedotti dalla difesa, ma la Corte territoriale ha ritenuto l'appello incidentale inammissibile per carenza di interesse e non ha accolto la doglianza

  • art. 69 D.lgs. 546/1922

    richiesto dall'appellante come titolo per la condanna dell'Ufficio al rimborso di quanto indebitamente riscosso

    Norma richiamata nella domanda di condanna al rimborso, ma non andando a buon fine l'appello non è stata disposta restituzione

  • art. 2‑quater D.L. 546/1994 (convertito)

    utilizzato dall'Ufficio per annullamento in autotutela di una parte dell'avviso

    Il provvedimento di autotutela dell'Ufficio ha portato all'annullamento del rilievo relativo alla fattura di pubblicità per €1.500,00 e ha inciso sulla decisione sulle spese di giudizio (compensazione)

Massime di principio

  • Una sentenza penale di assoluzione o un decreto di archiviazione non producono automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario: il giudice tributario può e deve valutarne la rilevanza probatoria e confrontarla con le altre evidenze fiscali.
  • Il decreto di archiviazione basato sulla insufficienza di elementi per il PM è meno vincolante: non impedisce che le risultanze amministrative o le presunzioni fiscali siano valutate come prova nel processo tributario.
  • Indizi e presunzioni 'gravi, precisi e concordanti' emersi da indagini amministrative (es. Guardia di Finanza) possono essere rilevanti per il fisco anche se non sufficienti per una condanna penale.
  • Quando la controparte che ha emesso le fatture appare priva di struttura economica e documentazione (cd. cartiera), l'onere di provare la realtà delle operazioni grava sul contribuente che le ha portate in deduzione.
  • L'appello incidentale tributario richiede un interesse concreto e la condizione di soccombenza della parte che lo propone; in mancanza l'appello incidentale può essere dichiarato inammissibile.
  • Provvedimenti di autotutela dell'Amministrazione possono influire sulle conseguenze del giudizio (ad es. sulle spese) ma non estinguono automaticamente l'azione di accertamento tributario già svolta.

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