Cassazione Civile, Ordinanza n. 23584/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda della lavoratrice di ottenere dal Fondo di garanzia istituito presso l’INPS il pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione e della quota di TFR maturata nell’ambito di un rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato. Il Tribunale aveva accolto la domanda, mentre la Corte d’appello di Bari, su impugnazione dell’INPS, aveva riformato la decisione rigettandola nel merito, ritenendo che per un rapporto agricolo a tempo determinato non sussistesse l’obbligo contributivo presupposto dalla legge n. 297 del 1982 per l’operatività del Fondo. In cassazione, la lavoratrice ha denunciato l’omesso esame dell’eccezione di inammissibilità dell’appello per tardività: sosteneva che l’INPS era rimasto contumace in primo grado, che la sentenza del Tribunale gli era stata ritualmente notificata presso la sede centrale ai sensi dell’art. 145 c.p.c., con decorrenza del termine breve, e che dunque l’appello proposto oltre trenta giorni era tardivo e non avrebbe dovuto essere esaminato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, quando la parte rimasta contumace in primo grado è l’INPS, la sentenza deve essere notificata presso la sede centrale dell’Istituto e da tale notificazione decorre il termine breve per impugnare. Poiché la sentenza di primo grado era stata notificata il 3 giugno 2021 e l’appello era stato proposto solo il 5/10 agosto 2021, il gravame risultava tardivo. La sentenza d’appello è stata quindi cassata senza rinvio, perché l’appello dell’INPS non poteva essere proposto. L’INPS è stato condannato anche alle spese del giudizio di appello e di cassazione, con distrazione in favore del difensore antistatario della ricorrente.
Norme richiamate
In caso di contumacia della parte, la sentenza che definisce il giudizio deve esserle notificata personalmente; da tale notifica decorre il termine breve di impugnazione.
Il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza eseguita nelle forme di legge.
L’appello doveva essere proposto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza; oltre tale termine il gravame è tardivo.
Per la notificazione all’INPS contumace occorre la notifica presso la sede centrale di Roma, nella persona del legale rappresentante o secondo le modalità previste dalla norma.
La cassazione senza rinvio è stata pronunciata perché l’appello era inammissibile/tardivo e quindi non avrebbe potuto essere proposto.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la definitività della sentenza di primo grado in mancanza di tempestiva impugnazione.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla decorrenza dei termini di impugnazione dopo notificazione della sentenza.
Norma sul rito camerale di trattazione in cassazione.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio e per la riserva di deposito dell’ordinanza.
È stata disposta la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Richiamata dalla Corte d’appello come base normativa per l’operatività del Fondo di garanzia, ma la cassazione non decide sul merito di tale questione poiché assorbe la tardività dell’appello.
Massime di principio
- Quando una parte è rimasta contumace in primo grado, la sentenza va notificata secondo le forme previste per quella parte; la notificazione valida fa decorrere il termine breve per impugnare.
- Per la tempestività dell’appello non rileva solo la data di deposito dell’atto, ma il rispetto del termine breve calcolato dalla notificazione della sentenza, se questa è stata ritualmente eseguita.
- Nel ricorso per cassazione che deduce un error in procedendo è sufficiente una chiara e puntuale ricostruzione del fatto processuale e degli atti rilevanti, senza necessità di trascrizione integrale dei documenti richiamati.
- L’inosservanza del termine per proporre appello rende il gravame inammissibile/tardivo e consente alla Corte di cassazione di cassare senza rinvio la sentenza di secondo grado, quando l’impugnazione non avrebbe potuto essere proposta.
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