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Ordinanza

Ordinanza n. 39/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della Sentenza n. 20/2024 del 16.1.2024 del Tribunale di Ravenna – Sez. Lavoro.

Giustizia amministrativa202401271

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata dimostrazione del pagamento delle spese legali liquidate dal TAR e mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ravenna – Sezione Lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto un ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 20/2024 del 16 gennaio 2024 del Tribunale di Ravenna – Sezione Lavoro. Dal testo emerge che la parte ricorrente ha lamentato, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, il mancato pagamento delle spese legali liquidate dal TAR con sentenza n. 827 del 10 luglio 2025. Il provvedimento non definisce nel merito le contestazioni né indica ulteriori motivi di ricorso, ma dispone l'acquisizione di documentazione amministrativa e, in mancanza, di una relazione sulle ragioni del ritardo e sull'individuazione del funzionario responsabile.

La decisione

Il Presidente del TAR ha ritenuto indispensabile acquisire dall'Amministrazione, ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a., copia dei provvedimenti comprovanti il pagamento delle spese legali liquidate con la sentenza del TAR n. 827 del 10 luglio 2025. L'Amministrazione deve trasmettere tale documentazione entro 60 giorni; qualora il pagamento non sia avvenuto, nei successivi 30 giorni deve depositare una relazione dettagliata sulle ragioni del mancato pagamento, indicando il funzionario responsabile del ritardo. Gli adempimenti sono posti a carico del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o di un funzionario delegato, con facoltà di subdelega. La documentazione deve essere trasmessa e inserita nel fascicolo entro 90 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La pronuncia ha natura esclusivamente istruttoria e non decide la domanda di ottemperanza; la segreteria deve comunicare l'ordinanza insieme alla sentenza TAR n. 827/2025, alla sentenza del Tribunale di Ravenna n. 20/2024 e al reclamo della parte ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri processuali esercitati nell'ambito dell'acquisizione e del deposito di informazioni o documenti necessari al giudizio.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale base del potere istruttorio del giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione il deposito di documenti e di una relazione esplicativa necessari per decidere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la decisione richiede la verifica dell'avvenuto pagamento di somme dovute in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il deposito della documentazione comprovante il pagamento.
  • Se il pagamento non risulta effettuato, il giudice può richiedere una relazione dettagliata sulle ragioni del mancato adempimento e sull'individuazione del funzionario responsabile del ritardo, assegnando termini distinti per il deposito della documentazione e della relazione.
  • Gli adempimenti istruttori possono essere posti a carico del dirigente dell'ufficio competente o di un funzionario delegato, anche con facoltà di subdelega, purché sia assicurata la trasmissione della documentazione al giudice entro il termine stabilito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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