Cassazione Civile, Sentenza n. 25695/2025 del 19/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento relativi al 2011 (IVA e IRAP per la società; IRPEF per i soci), emessi dopo esito negativo dell'accertamento con adesione. In primo grado la Commissione tributaria provinciale di Lecco annullò integralmente gli atti; in appello la CTR Lombardia parzialmente riformò rideterminando i maggiori ricavi in euro 93.482,00 come proposto dall'Ufficio. La società e i soci proposero ricorso per cassazione su tre motivi: (i) violazione dell'art.39 DPR 600/1973 per uso di informazioni contabili di altri periodi (2015); (ii) violazione del d.lgs. n.218/1997 (art.2 e art.6) e delle regole del procedimento per adesione ritenendo opponibile al contribuente la proposta non accettata; (iii) nullità della motivazione per motivazione apparente ai sensi dell'art.360 c.p.c. n.4. Contestualmente la società e due soci (Maurizio e Iole) hanno definito gli avvisi con la definizione agevolata ex art.5 legge n.130/2022, chiedendo l'estinzione del giudizio nei loro confronti; l'Agenzia ne ha preso atto chiedendo l'estinzione parziale e la prosecuzione solo nei confronti di Matteo Cornaggia, che non ha aderito alla definizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art.5 della legge n.130/2022, nei confronti della societa' CORNAGGIA MAURIZIO C. s.n.c. e dei soci Maurizio Cornaggia e Iole Invernizzi, con spese a carico di chi le ha anticipate. Quanto a Matteo Cornaggia, la Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso (nullità per motivazione apparente), assorbendo i primi due motivi; ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di merito della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame e nuova motivazione. Decisione sulle spese del giudizio di legittimità demandata al giudice di rinvio. Non è stato pronunciato sulla fondatezza dei profili di merito (uso di dati di periodi diversi o opponibilità dell'offerta di adesione), poiché la cassazione è avvenuta per carenza della motivazione della CTR.
Norme richiamate
La definizione agevolata nei termini della norma estingue il giudizio e determina la cessazione della materia del contendere nei confronti dei soggetti che hanno aderito; la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per la societa' e per i soci che hanno definito.
art.39, comma 1, lett. d)
Il ricorrente denunciava che la CTR aveva utilizzato presunzioni e informazioni contabili relative ad altro periodo di imposta (anno 2015) per confermare o rideterminare l'accertamento; la Corte di cassazione, però, non ha deciso il merito di questa censura perché ha ritenuto la motivazione della CTR apparente e ha cassato per rinvio.
I motivi denunciavano violazioni delle regole sul procedimento per adesione e l'opponibilità della proposta; anche su questo punto la Corte non si è pronunciata nel merito avendo ritenuto assorbita la censura dalla nullità della motivazione della sentenza impugnata.
art.360, primo comma, n.4
La Corte ha applicato tale norma per rilevare la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente (error in procedendo): la motivazione non rendeva percepibile il fondamento della decisione, rendendo necessaria la cassazione e il rinvio per nuovo esame con congrua motivazione.
giurisprudenza della Corte di cassazione
Cass. 6.10.2022 n.29162; Cass. 15.7.2020 n.15076; Cass. Sez. U., n.22232 del 2016
Principio consolidato secondo cui la definizione agevolata stipulata dalla societa' non incide sull'IRPEF dei soci che non hanno aderito: la soggettività fiscale dei soci è autonoma e la scelta della societa' non determina automaticamente la rideterminazione del reddito dei soci.
Massime di principio
- La definizione agevolata della societa', se perfezionata, estingue il giudizio solo nei confronti di chi ha effettivamente aderito; i soci che non aderiscono rimangono parte del processo e possono essere giudicati separatamente.
- La responsabilità fiscale dei soci per l'IRPEF è autonoma rispetto alla posizione della societa'; l'adesione della societa' a una definizione non obbliga i soci che non hanno aderito.
- Se la sentenza di merito contiene una motivazione apparente o inidonea a far comprendere il percorso logico-giuridico, la Cassazione cassera' la decisione e disporrà il rinvio per nuovo esame: il rispetto della funzione argomentativa della motivazione è requisito essenziale.
- Denunce relative all'uso di dati contabili di periodi diversi o all'opponibilità di proposte di adesione devono essere trattate con argomentazione specifica dal giudice di merito; l'assenza di tale trattamento espone la decisione a censura per carenza motivazionale.
- In caso di estinzione parziale del giudizio le spese seguono le regole ordinarie e possono restare a carico di chi le ha anticipate; non sempre si applicano misure aggiuntive come il cosiddetto doppio contributo.
- In simili controversie, è opportuno che il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata documenti tempestivamente l'adesione e che, se alcuni soci non aderiscono, si curi la difesa separata per evitare che la posizione degli altri soggetti incida negativamente.
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