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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25695/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento relativi al 2011 (IVA e IRAP per la società; IRPEF per i soci), emessi dopo esito negativo dell'accertamento con adesione. In primo grado la Commissione tributaria provinciale di Lecco annullò integralmente gli atti; in appello la CTR Lombardia parzialmente riformò rideterminando i maggiori ricavi in euro 93.482,00 come proposto dall'Ufficio. La società e i soci proposero ricorso per cassazione su tre motivi: (i) violazione dell'art.39 DPR 600/1973 per uso di informazioni contabili di altri periodi (2015); (ii) violazione del d.lgs. n.218/1997 (art.2 e art.6) e delle regole del procedimento per adesione ritenendo opponibile al contribuente la proposta non accettata; (iii) nullità della motivazione per motivazione apparente ai sensi dell'art.360 c.p.c. n.4. Contestualmente la società e due soci (Maurizio e Iole) hanno definito gli avvisi con la definizione agevolata ex art.5 legge n.130/2022, chiedendo l'estinzione del giudizio nei loro confronti; l'Agenzia ne ha preso atto chiedendo l'estinzione parziale e la prosecuzione solo nei confronti di Matteo Cornaggia, che non ha aderito alla definizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art.5 della legge n.130/2022, nei confronti della societa' CORNAGGIA MAURIZIO C. s.n.c. e dei soci Maurizio Cornaggia e Iole Invernizzi, con spese a carico di chi le ha anticipate. Quanto a Matteo Cornaggia, la Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso (nullità per motivazione apparente), assorbendo i primi due motivi; ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di merito della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame e nuova motivazione. Decisione sulle spese del giudizio di legittimità demandata al giudice di rinvio. Non è stato pronunciato sulla fondatezza dei profili di merito (uso di dati di periodi diversi o opponibilità dell'offerta di adesione), poiché la cassazione è avvenuta per carenza della motivazione della CTR.

Norme richiamate

  • legge n.130 del 2022

    La definizione agevolata nei termini della norma estingue il giudizio e determina la cessazione della materia del contendere nei confronti dei soggetti che hanno aderito; la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per la societa' e per i soci che hanno definito.

  • d.P.R. n.600 del 1973

    art.39, comma 1, lett. d)

    Il ricorrente denunciava che la CTR aveva utilizzato presunzioni e informazioni contabili relative ad altro periodo di imposta (anno 2015) per confermare o rideterminare l'accertamento; la Corte di cassazione, però, non ha deciso il merito di questa censura perché ha ritenuto la motivazione della CTR apparente e ha cassato per rinvio.

  • d.lgs. n.218 del 1997

    I motivi denunciavano violazioni delle regole sul procedimento per adesione e l'opponibilità della proposta; anche su questo punto la Corte non si è pronunciata nel merito avendo ritenuto assorbita la censura dalla nullità della motivazione della sentenza impugnata.

  • codice di procedura civile

    art.360, primo comma, n.4

    La Corte ha applicato tale norma per rilevare la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente (error in procedendo): la motivazione non rendeva percepibile il fondamento della decisione, rendendo necessaria la cassazione e il rinvio per nuovo esame con congrua motivazione.

  • giurisprudenza della Corte di cassazione

    Cass. 6.10.2022 n.29162; Cass. 15.7.2020 n.15076; Cass. Sez. U., n.22232 del 2016

    Principio consolidato secondo cui la definizione agevolata stipulata dalla societa' non incide sull'IRPEF dei soci che non hanno aderito: la soggettività fiscale dei soci è autonoma e la scelta della societa' non determina automaticamente la rideterminazione del reddito dei soci.

Massime di principio

  • La definizione agevolata della societa', se perfezionata, estingue il giudizio solo nei confronti di chi ha effettivamente aderito; i soci che non aderiscono rimangono parte del processo e possono essere giudicati separatamente.
  • La responsabilità fiscale dei soci per l'IRPEF è autonoma rispetto alla posizione della societa'; l'adesione della societa' a una definizione non obbliga i soci che non hanno aderito.
  • Se la sentenza di merito contiene una motivazione apparente o inidonea a far comprendere il percorso logico-giuridico, la Cassazione cassera' la decisione e disporrà il rinvio per nuovo esame: il rispetto della funzione argomentativa della motivazione è requisito essenziale.
  • Denunce relative all'uso di dati contabili di periodi diversi o all'opponibilità di proposte di adesione devono essere trattate con argomentazione specifica dal giudice di merito; l'assenza di tale trattamento espone la decisione a censura per carenza motivazionale.
  • In caso di estinzione parziale del giudizio le spese seguono le regole ordinarie e possono restare a carico di chi le ha anticipate; non sempre si applicano misure aggiuntive come il cosiddetto doppio contributo.
  • In simili controversie, è opportuno che il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata documenti tempestivamente l'adesione e che, se alcuni soci non aderiscono, si curi la difesa separata per evitare che la posizione degli altri soggetti incida negativamente.

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