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Ordinanza

Ordinanza n. 1943/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’a.a. 2025/2026, presso l’Università indicata in epigrafe, secondo la procedura di partecipazione alla selezione concorsuale di cui al c.d. “semestre filtro” (o “semestre aperto”), indetta giusti d.m. n. 418 del 30 maggio 2025, d.m. n. 431 del 20 giugno 2025, d.m. n. 454 del 16 luglio 2025, d.m. n. 1115 del 22 dicembre 2025 e relativi Allegati, nonché successive rispettive modifiche e/o integrazioni; il tutto previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso; B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 8 gennaio 2026, nonché dei relativi successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non vede collocata parte ricorrente in posizione utile alla iscrizione/immatricolazione ed all’accesso al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia e/o, comunque, nella parte in cui non prevede l’inclusione e l’accesso della stessa parte ricorrente alla graduatoria medesima, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati; C) del materiale delle prove di esame di parte ricorrente, pubblicato nella pagina personale dell'area riservata del sito Universitaly (https://semestre-aperto.universitaly.mur.gov.it/), del risultato conseguito in termini di punteggio, nonché del materiale delle prove non pubblicato nella predetta area riservata e/o non reso conoscibile; D) di tutti gli atti ed i verbali di correzione delle prove di parte ricorrente, redatti e formati dall’Università, dalla Commissione di esame di Università incaricata della correzione delle prove, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti; E) del decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025, “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; F) del decreto ministeriale n. 431 del 20 giugno 2025, “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; G) del decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; H) del decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025, “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; I) del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025, “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; J) del decreto-bando, emanato dal Rettore dell’Università indicata in epigrafe, con il quale è stato attivato il corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’anno accademico 2025/2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamato e/o menzionato ovvero delle pregresse relative delibere, ancorchè non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti; K) delle modalità di espletamento delle attività formative del semestre filtro (1° settembre/30 novembre 2025) presso le Università, degli atti e provvedimenti di organizzazione a tale riguardo da parte degli Atenei; L) delle Linee Guida per gli esami del semestre aperto pubblicate nel sito Universitaly e delle modalità di espletamento degli stessi nelle sessioni del 20 novembre 2025 e del 10 dicembre 2025; M) degli atti, non resi noti e/o conoscibili, con i quali sono state nominate le due commissioni di esperti, incaricate una di predisporre i Syllabus relativi ai programmi degli insegnamenti oggetto di prove di esame, l’altra di definire le prove medesime, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; N) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione e/o validazione dei quesiti delle prove suindicate, nonché, ove occorra, di quelli relativi alla neutralizzazione e/o modifiche delle risposte di alcuni quesiti; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; O) dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all’espletamento delle prove di esame presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorchè non conosciuti, relativi allo svolgimento delle suddette prove; P) degli atti e verbali di nomina delle Commissioni di esame delle Università incaricate della correzione delle prove e ai sensi del comma 5 e del comma 18 dell’Allegato 2 del d.m. n. 418 del 30 maggio 2025; Q) delle operazioni di correzione delle prove di parte ricorrente (e dei candidati in generale) della relativa valutazione espletata da parte della Commissione di esame di Università, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti, in relazione, per ciascuna domanda, alla risposta fornita ed al relativo giudizio valutativo (risposta esatta, errata od omessa) ed al conseguente punteggio attribuito per ciascuna risposta data; ancorchè non conoscibili; R) delle risposte e delle soluzioni ufficiali ministeriali per ciascuna prova di esame di chimica, fisica e biologia, sia per l’appello del 20 novembre 2025 che per quello del 10 dicembre 2025; ancorchè non conoscibili; S) in relazione alle domande n. 10 e n. 28 della prova di fisica dell’appello del 10 dicembre 2025, rivelatesi errate, della eventuale mancata attribuzione di punteggio pari alla risposta esatta; della omessa rettifica, rivalutazione e/o neutralizzazione di altri quesiti errati e/o ambigui e/o fuorvianti; T) del silenzio diniego opposto alla istanza di accesso agli atti, ritualmente formulata da parte ricorrente l’8 gennaio 2026, in merito alla documentazione delle proprie prove ed alle valutazioni e correzioni di esse; nonché del diniego anche parziale alla predetta istanza opposto dall’Università in epigrafe con la nota di riscontro del 26 gennaio 2026; nonché del diniego alla predetta istanza opposto dal M.U.R. con la nota di riscontro del 17 febbraio 2026; U) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del d.lgs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; V) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione; W) della determinazione del M.U.R., per l'anno accademico 2025/2026, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'immatricolazione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia; X) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale; Y) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999; Z) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’accertamento del diritto di parte ricorrente all’ammissione, anche in sovrannumero, al secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per l’a.a. 2025/2026 presso l’Università in epigrafe e/o, comunque, in via subordinata, in una delle sedi indicate in via preferenziale, nonchè per la declaratoria di accertamento del diritto di parte ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti di cui all’istanza di accesso agli atti presentata in data 8 gennaio 2026 (evasa in misura del tutto parziale, con nota del 26 gennaio 2026 dell’Università in epigrafe, con omissione della documentazione attestante la procedura di correzione delle prove; negata dal M.U.R. con nota del 17 febbraio 2025), con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione ed ostensione della documentazione richiesta e non resa conoscibile.

Giustizia amministrativa202602144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Non ammissione al secondo semestre del corso di laurea in Medicina e chirurgia, graduatoria nazionale e atti della procedura del semestre filtro, comprese le valutazioni delle prove e i dinieghi parziali o totali di accesso documentale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento di non ammissione al corso di laurea in Medicina e chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, la graduatoria nazionale e gli atti presupposti e connessi della procedura del semestre filtro, nonché i dinieghi opposti alle istanze di accesso agli atti. Ha chiesto anche l'accertamento del diritto all'ammissione, eventualmente in sovrannumero, e all'ostensione della documentazione relativa alle prove e alle correzioni. Le censure riguardavano, tra l'altro, il meccanismo di formazione della graduatoria introdotto o modificato dal d.m. n. 1115/2025; la violazione della par condicio derivante dalle diverse commissioni universitarie di valutazione; l'illegittimità delle modalità di correzione, dei quesiti e delle relative soluzioni; la mancata attribuzione o rettifica dei punteggi per quesiti errati, ambigui o con più risposte possibili; la violazione dell'anonimato; la mancata assegnazione o redistribuzione di tutti i posti disponibili; l'illegittima determinazione del contingente e del fabbisogno professionale; le disomogeneità delle attività formative e le irregolarità nello svolgimento delle prove; nonché la violazione del diritto di accesso alla documentazione d'esame.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto dei presupposti dell'art. 55 c.p.a., ritenendo, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, non favorevole la prognosi sulle censure. Ha considerato non manifestamente irragionevole il meccanismo del d.m. n. 1115/2025, che consente l'ingresso in graduatoria anche a candidati privi di tre sufficienze, ma li colloca in fasce ordinate secondo il numero delle sufficienze e dei voti recuperati, preservando la priorità di chi aveva superato le prove secondo le regole originarie e bilanciando affidamento, par condicio e necessità di coprire i posti disponibili. Ha escluso una violazione della parità di trattamento per la presenza di diverse commissioni, rilevando la genericità della censura e l'irrilevanza della diversità per le prove a risposta multipla, nonché l'assenza di prova di prassi difformi per le risposte aperte. Ha precisato che la mancata ostensione della documentazione d'esame attiene alla disciplina dell'accesso e non costituisce, di per sé, vizio della procedura selettiva. Ha ritenuto che eventuali errori nelle domande aperte potrebbero incidere, al più, sulla valutazione della singola candidata e sul relativo punteggio, senza comportare l'annullamento dell'intera selezione o l'attribuzione di punteggi per risposte omesse; quanto alle domande a risposta multipla, ha ravvisato carenza di interesse per la mancata indicazione della risposta fornita e della concreta incidenza sul conseguimento di una posizione utile. Ha escluso, allo stato, l'effetto invalidante della dedotta violazione dell'anonimato, richiamando il principio secondo cui rileva solo una violazione non irrilevante e osservando che il sistema di chiusura dei plichi, sorteggio degli studenti e rilevazione informatica da parte di CINECA non evidenziava una concreta possibilità di alterazione dei risultati da parte delle commissioni. Ha dichiarato carenti di interesse le censure sulla mancata assegnazione o redistribuzione dei posti e sulla determinazione del contingente, poiché la ricorrente non era entrata in graduatoria. Ha rilevato l'inammissibilità delle censure sul fabbisogno professionale per mancata evocazione in giudizio del Ministero della Salute, formulando il relativo avviso ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Ha infine ritenuto generiche le doglianze sulle modalità formative e sulle irregolarità delle prove. Il TAR ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria nazionale, autorizzando la notifica per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero, con prescrizioni dettagliate e termini perentori, a pena di improcedibilità. Ha condannato la ricorrente al pagamento di 500 euro di spese della fase cautelare, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La concessione della tutela cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti; nella fase cautelare il giudice compie una sommaria delibazione della fondatezza delle censure e degli interessi coinvolti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice può indicare alle parti le questioni rilevate d'ufficio sulle quali intende fondare la decisione; nel caso concreto il TAR ha segnalato l'inammissibilità delle censure sul fabbisogno per mancata evocazione del Ministero della Salute.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    In presenza di una difficoltà oggettiva derivante dall'elevato numero dei controinteressati, l'integrazione del contraddittorio può essere effettuata mediante notifica per pubblici proclami, purché siano indicati nominativamente i destinatari e siano rispettate le prescrizioni necessarie a garantire l'effettività del contraddittorio.

  • d.m. n. 418 del 30 maggio 2025

    Ha fissato le regole originarie della procedura del semestre filtro, tra cui il superamento delle prove con una valutazione almeno sufficiente in tutte e tre le materie.

  • d.m. n. 1115 del 22 dicembre 2025

    Ha modificato i criteri di formazione della graduatoria consentendo, con un sistema per fasce e penalizzazioni, l'ingresso anche di candidati privi di tre sufficienze, preservando però la priorità di chi aveva superato le prove secondo le regole originarie.

  • sentenza Adunanza Plenaria n. 27/2013

    non ogni e qualsiasi irregolarità, bensì solo una violazione non irrilevante delle regole sull’anonimato ha effetto viziante degli atti della procedura

    La violazione dell'anonimato rileva solo quando sia non irrilevante e idonea a compromettere concretamente l'imparzialità e l'affidabilità della procedura selettiva.

Massime di principio

  • Una modifica postuma delle regole di una procedura selettiva può essere ritenuta non manifestamente irragionevole se bilancia la necessità sopravvenuta di coprire i posti disponibili con la tutela dell'affidamento dei candidati e della par condicio, mantenendo la priorità di coloro che avevano conseguito i requisiti secondo le regole originarie e graduando gli altri candidati in base alla maggiore o minore prossimità a tali requisiti.
  • La presenza di commissioni diverse nella correzione di prove selettive non dimostra, da sola, una violazione della par condicio: occorre allegare e dimostrare l'esistenza di prassi valutative concretamente difformi, soprattutto con riferimento alle domande a risposta aperta.
  • Eventuali errori o ambiguità nella formulazione di singoli quesiti possono comportare la rivalutazione della posizione del candidato interessato e la diversa attribuzione del punteggio, ma non determinano automaticamente l'annullamento dell'intera procedura né consentono l'attribuzione di punti per risposte omesse.
  • La dedotta violazione dell'anonimato in una procedura selettiva produce effetto invalidante solo quando sia non irrilevante e concretamente idonea a compromettere l'imparzialità della selezione; non è sufficiente una mera irregolarità formale se il sistema procedurale esclude una concreta possibilità di alterazione dei risultati.
  • La mancata ostensione degli atti relativi alle prove selettive deve essere valutata nell'ambito della disciplina dell'accesso documentale e non costituisce, di per sé, un vizio della procedura concorsuale o selettiva.
  • Le censure sulla determinazione del contingente o sulla redistribuzione dei posti sono prive di interesse quando il candidato non sia stato inserito in graduatoria, se anche l'eventuale accoglimento non potrebbe condurlo a una posizione utile; le doglianze sul fabbisogno professionale richiedono inoltre la partecipazione al giudizio dell'amministrazione competente alla relativa determinazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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