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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31351/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l’ente previdenziale chiedeva alla società il versamento della contribuzione senza applicazione di un’agevolazione prevista per le retribuzioni corrisposte in franchi svizzeri. La Corte d’appello aveva ritenuto spettante il beneficio a una società operante a Campione d’Italia e aveva escluso la debenza delle somme richieste, valorizzando che i dipendenti erano stati di fatto retribuiti in franchi svizzeri, pur in assenza di una pattuizione espressa, perché il pagamento era avvenuto non occasionalmente in quella valuta. Con il ricorso per cassazione l’INPS deduceva violazione dell’art. 1 quater del d.l. 688/1985, convertito nella l. 11/1986, e dell’art. 5, comma 8, d.l. 536/1987, sostenendo che la Corte territoriale non aveva accertato la misura dell’aliquota contributiva ridotta, la quale sarebbe legata alla variazione dei tassi di cambio, e che era onere del soggetto che invocava il beneficio dimostrare la mancata incidenza di tali variazioni sull’aliquota.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la questione relativa alla quantificazione dell’agevolazione contributiva e all’incidenza delle variazioni del cambio non risultava proposta nei gradi di merito né esaminata dalla sentenza impugnata, poiché il tema del giudizio era sempre stato solo l’accertamento dei presupposti dell’agevolazione. Inoltre, l’INPS non aveva indicato quale fosse l’aliquota inizialmente spettante né allegato concrete variazioni, limitandosi a porre un problema astratto. La Corte ha anche osservato che, una volta riconosciuta la spettanza del beneficio da una certa data con riferimento a una determinata aliquota e a un dato tasso di cambio, spetta all’ente creditore allegare e provare l’incidenza di eventuali fatti sopravvenuti, come le variazioni dei tassi di cambio, sulle aliquote contributive applicabili. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna dell’INPS alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1 quater d.l. 688/1985 conv. in l. 11/1986

    norma posta a fondamento dell’agevolazione contributiva rivendicata dalla società; la Corte non ne discute il merito sostanziale, ma afferma che il motivo dell’INPS sulla quantificazione del beneficio è inammissibile perché non introdotto nei gradi di merito e privo di specifica allegazione sulla concreta aliquota e sulle variazioni del cambio.

  • art. 5, comma 8, d.l. 536/1987

    norma richiamata dall’INPS per sostenere la dipendenza della riduzione contributiva dal tasso di cambio; la Corte osserva che la questione non era stata devoluta nei precedenti gradi e che, comunque, l’ente non aveva provato la concreta incidenza delle variazioni di cambio.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    norma applicata per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile la censura che introduca per la prima volta una questione non dedotta nei gradi di merito e non esaminata nella sentenza impugnata.
  • Chi deduce l’erronea quantificazione di un’agevolazione contributiva deve allegare in modo specifico il dato iniziale rilevante e i fatti sopravvenuti che ne incidono la misura, non essendo sufficiente una critica astratta.
  • Una volta accertata la spettanza di un beneficio contributivo a decorrere da una certa data e secondo una determinata base di calcolo, incombe al creditore che contesta il beneficio provare l’incidenza di eventuali variazioni sopravvenute sul quantum preteso.
  • La decisività del motivo di ricorso richiede che siano indicati gli elementi concreti idonei a dimostrare l’effettivo errore della sentenza impugnata; in difetto, la censura resta inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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