Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/10/2015 n. 20248 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva confermato l'annullamento del silenzio-rifiuto opposto all'istanza di rimborso presentata dai contribuenti. La controversia riguardava la tassazione delle ritenute operate sulla somma capitale corrisposta quale trattamento pensionistico integrativo: i giudici di merito avevano ritenuto applicabile l'aliquota del 12,50% prevista per i capitali, anziché il regime della tassazione separata. I contribuenti hanno eccepito preliminarmente la tardività del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile, senza esaminare nel merito la questione tributaria. L'Agenzia aveva depositato, insieme al ricorso, una copia della sentenza impugnata priva della relazione di notificazione, nonostante la sentenza fosse stata notificata il 26 febbraio 2008. La successiva produzione della copia autentica completa è avvenuta oltre il termine previsto dall'art. 369 c.p.c. La Corte ha quindi ritenuto non rispettato l'onere di depositare tempestivamente la sentenza con la relata di notifica. L'Agenzia delle entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 12.000 euro per compensi, oltre spese forfetarie del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Insieme al ricorso per cassazione deve, a pena di improcedibilità, essere depositata la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta.

    Quando la sentenza impugnata è stata notificata, il ricorrente deve depositare tempestivamente, insieme al ricorso, una copia autentica completa della sentenza e della relativa relata di notificazione. La mancata produzione comporta l'improcedibilità del ricorso.

  • Art. 369, comma 1, c.p.c.

    La documentazione richiesta deve essere depositata entro il termine previsto per il deposito del ricorso per cassazione; una produzione tardiva non consente di sanare l'omissione originaria.

  • Art. 372, comma 2, c.p.c.

    La produzione separata della relata di notificazione può evitare l'improcedibilità solo se effettuata nel rispetto delle condizioni e dei termini applicabili, comunque entro il termine di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c.

  • Art. 327 c.p.c.

    Se non risulta una notificazione della sentenza, il ricorso può essere valutato con riferimento al termine lungo per impugnare. Tuttavia, quando emerge che la sentenza è stata notificata, la Corte deve verificare il rispetto dell'onere documentale previsto dall'art. 369 c.p.c.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il deposito della sentenza impugnata con la relata di notificazione è un adempimento essenziale quando la sentenza è stata notificata.
  • L'omissione o il deposito tardivo della relata comporta l'improcedibilità del ricorso, anche se il ricorso è stato proposto entro il termine breve.
  • La Corte verifica prima l'improcedibilità del ricorso e solo dopo, se necessario, la tempestività o l'ammissibilità dell'impugnazione.
  • La successiva disponibilità della relata nel fascicolo d'ufficio o la sua produzione da parte del resistente non sostituisce l'onere del ricorrente di depositarla tempestivamente.
  • In situazioni analoghe è quindi necessario acquisire una copia autentica integrale della sentenza, comprensiva della relata di notificazione, e depositarla entro il termine previsto per il deposito del ricorso per cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.