Cassazione Penale, Ordinanza n. 32351/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nella misura indicata nel dispositivo, il cui importo non è riportato nel testo disponibile.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva rideterminato la pena irrogata in primo grado sulla base dell'accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Il testo non indica il contenuto specifico delle censure formulate. La Corte ha ritenuto comunque i motivi inammissibili, richiamando il principio secondo cui, in caso di concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per questioni concernenti la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero sulla richiesta oppure il contenuto difforme della pronuncia giudiziale rispetto all'accordo. Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi oggetto di rinuncia, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ai vizi concernenti la determinazione della pena, quando questi non abbiano comportato l'illegalità della sanzione, ossia l'applicazione di una pena al di fuori dei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. La Corte ha rilevato che nessuna delle condizioni idonee a rendere ammissibile il ricorso ricorreva nel caso concreto.
Norme richiamate
La sentenza emessa sulla base del concordato in appello è ricorribile per cassazione soltanto per questioni relative alla formazione della volontà di accedere all'accordo, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della pronuncia rispetto al contenuto concordato.
condizioni di proscioglimento
Nel giudizio conseguente al concordato in appello, la doglianza relativa alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile mediante ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile esclusivamente per censure riguardanti la formazione della volontà della parte di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero sulla richiesta oppure la difformità del contenuto della sentenza rispetto all'accordo.
- Nel giudizio di legittimità relativo a una sentenza emessa su concordato in appello sono inammissibili le doglianze concernenti motivi rinunciati e la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p.
- Le censure relative alla determinazione della pena sono inammissibili quando non denunciano una pena illegale, cioè una sanzione collocata fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- La mera contestazione della quantificazione della pena, non accompagnata dalla deduzione della sua illegalità, non consente di superare i limiti oggettivi del ricorso per cassazione contro una sentenza emessa su concordato in appello.
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