Cassazione Penale, Ordinanza n. 20813/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stato accolto alcun motivo di ricorso, poiché le doglianze erano ritenute generiche e meramente reiterative rispetto all'appello, senza effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo: 1) violazione di legge per la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art. 157 c.p., assumendo che i termini fossero maturati; 2) mancato proscioglimento per difetto delle condizioni di procedibilità; 3) erronea individuazione del reato più grave ai fini del computo della pena. La Corte di cassazione ha però ritenuto tutti i motivi inammissibili perché aspecifici, in quanto riproponevano questioni già dedotte in appello e già puntualmente disattese con motivazione ritenuta esaustiva e immune da vizi logici, senza confrontarsi con essa. In particolare, la Corte d'appello aveva già spiegato il calcolo della prescrizione tenendo conto dei periodi di sospensione, la sussistenza della condizione di procedibilità e la corretta individuazione del reato più grave nel danneggiamento ex art. 635, secondo comma, n. 1, c.p.
Norme richiamate
richiamato come base della doglianza sulla prescrizione; la Corte rileva che il termine era stato correttamente computato tenendo conto delle sospensioni, quindi non risultava maturata l'estinzione del reato
art. 635, secondo comma, n. 1, c.p.
individuato dalla Corte d'appello come reato più grave ai fini del computo della pena; la Cassazione ne prende atto come corretta qualificazione
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre questioni già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il vizio di aspecificità ricorre quando il ricorso non censura in modo puntuale le ragioni poste dal giudice di merito a fondamento della decisione, ma si limita a reiterare le stesse doglianze già disattese.
- Ai fini della prescrizione, il calcolo del termine deve considerare anche i periodi di sospensione del corso della prescrizione; se il giudice di merito ha motivato correttamente sul punto, la censura è inammissibile se non ne intacca specificamente il ragionamento.
- L'individuazione del reato più grave ai fini del computo della pena, se adeguatamente motivata dal giudice di merito, non può essere utilmente contestata in cassazione con motivi generici o meramente assertivi.
Come è indicizzato
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