Sentenza del 28/06/2016 n. 13326 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il recupero delle agevolazioni «prima casa» e della maggiore imposta sostitutiva sul mutuo ipotecario, in relazione all’acquisto del 9 agosto 2006. L’Agenzia aveva ritenuto l’immobile di lusso ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.M. 2 agosto 1969: la superficie coperta era indicata in 270 mq, oltre il limite di 240 mq previsto dall’art. 6, e l’area scoperta pertinenziale superava di oltre sei volte quella coperta. La CTR della Toscana, sezione staccata di Livorno, con sentenza depositata il 1° marzo 2012, aveva accolto l’appello dell’Agenzia, riformando la decisione favorevole alla contribuente. In cassazione B.D. ha dedotto un vizio di motivazione: la CTR avrebbe omesso di esaminare le contestazioni circa l’assenza delle caratteristiche degli artt. 5 e 6 e avrebbe fondato la decisione sull’art. 1 del decreto, relativo a immobili realizzati su aree urbanisticamente destinate a ville, parco privato o costruzioni di lusso, circostanza che, secondo la ricorrente, non era stata contestata nell’atto impositivo né nel giudizio precedente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso dell’Agenzia perché depositato oltre il termine: il ricorso era stato notificato il 21 settembre 2012, mentre il controricorso era stato inoltrato per la notifica il 12 dicembre 2012. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo della contribuente per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non indicava in modo specifico quali argomentazioni la CTR avrebbe omesso di esaminare, impedendo alla Corte di verificarne la fondatezza. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata a rifondere all’Agenzia delle entrate 4.000 euro di spese, oltre alle spese prenotate a debito. Decisione della Corte di cassazione dell’8 giugno 2016, depositata il 28 giugno 2016.
Norme richiamate
Il controricorso deve essere depositato entro il termine previsto; il deposito tardivo ne comporta l’inammissibilità.
Il vizio di motivazione deve essere dedotto indicando con sufficiente specificità le questioni e gli argomenti che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare; non basta lamentare genericamente un’omessa valutazione.
D.M. 2 agosto 1969, artt. 5 e 6
Sono le disposizioni invocate nella controversia per qualificare l’abitazione come di lusso, anche in ragione della superficie e delle caratteristiche dell’immobile. La Corte di cassazione non ne ha però esaminato l’applicazione nel merito, avendo dichiarato inammissibile il motivo.
D.M. 2 agosto 1969, art. 1
La disposizione è menzionata come fondamento utilizzato dalla CTR, in relazione alla destinazione urbanistica dell’area; la Corte non ne ha stabilito l’applicabilità al caso, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, una censura di omessa o insufficiente motivazione deve individuare concretamente le argomentazioni trascurate e consentire alla Corte di comprenderle dal ricorso stesso; una doglianza generica può essere dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La tempestività degli atti difensivi è un requisito processuale autonomo: il controricorso depositato oltre il termine previsto può essere dichiarato inammissibile, anche se la controversia prosegue sulla base del ricorso principale.
- Quando il ricorso è rigettato per ragioni processuali, la decisione non comporta necessariamente una pronuncia nel merito sulla corretta qualificazione dell’immobile o sulla spettanza delle agevolazioni fiscali.
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