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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21601/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento TOSAP relativo all'occupazione, nell'anno 2006, di marciapiedi cittadini mediante strutture metalliche utilizzate per lavori edili su un edificio di proprietà dell'allora IACP. L'ente aveva sostenuto di essere esente dal tributo in quanto ente pubblico non economico con finalità assistenziali e, in particolare, perché la situazione concreta sarebbe stata riconducibile all'esenzione prevista dall'art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. 507/1993 e all'art. 42 del regolamento comunale. In appello la Commissione regionale aveva rigettato la pretesa della concessionaria, ma in un successivo giudizio di cassazione la sentenza d'appello era stata cassata e la causa decisa nel merito contro l'ente. Con il presente ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., l'ente ha dedotto errore di fatto revocatorio: la Corte, nella sentenza n. 386/2022, avrebbe supposto come pacifica l'occupazione di suolo pubblico, mentre il punto controverso era la proprietà dell'area e, soprattutto, l'eventuale esistenza di una servitù di pubblico passaggio; inoltre avrebbe deciso nel merito senza considerare che tale questione, decisiva e già decisa favorevolmente in primo grado, era rimasta assorbita in appello e, dopo la cassazione della sola ratio sull'esenzione soggettiva, avrebbe dovuto essere riesaminata dal giudice di rinvio. La resistente ha contrastato il ricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione. Ha ritenuto effettivamente sussistente l'errore di fatto revocatorio perché la precedente sentenza aveva deciso nel merito senza considerare che, cassata la sentenza d'appello nella parte relativa all'esenzione soggettiva dalla TOSAP, restava ancora pendente la questione autonoma dell'esistenza di una servitù di pubblico passaggio (o di usi civici) sull'area occupata, questione che non poteva essere assorbita né si era formata su di essa alcuna statuizione definitiva. La Corte ha quindi revocato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva deciso la causa nel merito, mantenendo ferma la cassazione della sentenza d'appello e rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per la decisione della questione residua e per la regolazione delle spese del giudizio di revocazione.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    costituisce il rimedio per proporre revocazione delle sentenze della Corte di cassazione nei casi previsti dalla legge.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    l'errore di fatto revocatorio ricorre quando la decisione si fonda sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa dagli atti.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    la decisione nel merito da parte della Corte di cassazione è possibile solo quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; se permane una questione fattuale non decisa, la causa va rinviata al giudice di merito.

  • art. 49, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 507/1993

    richiamato come norma di esenzione invocata dall'ente contribuente nel giudizio originario.

  • art. 42 del regolamento comunale

    richiamato come ulteriore fonte dell'esenzione invocata nel giudizio originario.

  • art. 38, comma 3, d.lgs. n. 507/1993

    richiamato dalla ricorrente come disciplina rilevante in ipotesi di servitù di pubblico passaggio sull'area occupata.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio sussiste quando la Corte, nel decidere, presuppone come pacifico un fatto la cui esistenza è invece incontrovertibilmente esclusa dagli atti o dalla stessa impostazione della controversia.
  • Se il giudice di appello ha accolto la domanda sulla base di una sola ratio decidendi totalmente satisfattiva, la questione autonoma non esaminata resta assorbita e non coperta da giudicato implicito, salvo un nesso di necessaria presupposizione logica con la questione decisa.
  • La cassazione della sentenza d'appello che aveva accolto la domanda su una sola ragione determina la reviviscenza processuale delle questioni devolute ma non decise, che il giudice di legittimità non può eliminare decidendo nel merito se richiedono ulteriori accertamenti di fatto.
  • La decisione nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c. è preclusa quando, una volta cassata la sentenza impugnata, residui una quaestio facti non ancora esaminata e necessaria ai fini della definizione della controversia.
  • Quando in primo grado vi siano più rationes autonome e in appello il giudice ne confermi solo una, la censura della parte soccombente su entrambe le rationes può lasciare aperta la questione non esaminata, imponendo il rinvio per il suo scrutinio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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