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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16946/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma della responsabilità per il reato di appropriazione indebita e del trattamento aggravato in relazione alle circostanze contestate, nei limiti risultanti dalla sentenza impugnata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita; 2) violazione di legge in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità; 3) violazione di legge in relazione alla circostanza aggravante dell'abuso di relazioni di prestazione d'opera. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutte le censure si risolvessero nella pedissequa reiterazione dei motivi già proposti in appello e già disattesi dal giudice di merito, configurando quindi motivi non specifici e solo apparenti, oltre che una inammissibile richiesta di rilettura del merito non consentita in sede di legittimità. La motivazione della sentenza di appello è stata ritenuta ampia e argomentata, e il ricorso non si è confrontato effettivamente con essa.

Norme richiamate

  • art. 646 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come riferimento del reato di appropriazione indebita; la Corte non entra nel merito dell'elemento soggettivo perché le doglianze sono dichiarate inammissibili.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riproporre, senza autonoma confutazione, le stesse doglianze già dedotte in appello e disattese dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata; in mancanza, i motivi sono non specifici e solo apparenti.
  • È inammissibile in cassazione la censura che richieda una nuova valutazione del merito, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione ampia e argomentata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieAppropriazione indebitaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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