Cassazione Penale, Ordinanza n. 22691/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Con l'unico motivo la difesa ha denunciato erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p., sostenendo che il modesto valore del bene sottratto e l'entità lievissima del pregiudizio alla persona offesa avrebbero dovuto imporre il beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha richiamato il principio secondo cui l'attenuante del danno di speciale tenuità richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie concreta, non limitata al solo valore del bene sottratto o al danno patrimoniale immediato. Nel caso concreto, la Corte di appello aveva correttamente escluso il beneficio valorizzando anche gli ulteriori danni causati dalla condotta dell'imputato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone una valutazione complessiva della fattispecie concreta e non può essere riconosciuta sulla base del solo valore irrisorio del bene sottratto o della lieve entità del pregiudizio patrimoniale.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità, il giudice deve considerare globalmente la fattispecie concreta e il complessivo disvalore del fatto, non soltanto il valore economico del bene oggetto di sottrazione.
- Nel furto, la tenue entità del pregiudizio alla persona offesa non è di per sé sufficiente a fondare l'attenuante ex art. 62, n. 4, c.p., se emergono ulteriori conseguenze dannose della condotta.
- Il mancato riconoscimento della circostanza attenuante è insindacabile in cassazione quando la motivazione di merito risulti coerente e non illogica, sicché il ricorso che si limiti a contrapporre una diversa valutazione del fatto può essere dichiarato inammissibile.
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