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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30990/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il condannato aveva chiesto la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza di revoca del beneficio della semilibertà in precedenza concessogli. Il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha dichiarato inammissibile tale istanza. Contro il decreto del 4 marzo 2025 è stato proposto ricorso per cassazione dal difensore, lamentando in sostanza l'illegittimità del diniego della sospensione. La Corte, tuttavia, ha rilevato che l'impugnazione era rivolta contro un provvedimento non ricorribile per cassazione, perché emesso ai sensi dell'art. 666, comma 7, c.p.p. e avente natura interlocutoria, non prevista dalla legge tra i provvedimenti impugnabili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il decreto impugnato, relativo al rigetto della richiesta di sospensione dell'esecuzione di una precedente ordinanza, fosse un provvedimento interlocutorio non suscettibile di ricorso per cassazione. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende, avuto riguardo ai profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 7, c.p.p.

    Il provvedimento emesso ai sensi di questa norma, quando rigetta la richiesta di sospensione dell'esecuzione di una precedente ordinanza, ha natura interlocutoria e non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura.

Massime di principio

  • Il rigetto della richiesta di sospensione dell'esecuzione di un provvedimento adottato in sede esecutiva, quando emesso ai sensi dell'art. 666, comma 7, c.p.p., ha natura interlocutoria e non è soggetto a ricorso per cassazione se la legge non prevede espressamente l'impugnabilità.
  • L'ammissibilità del ricorso per cassazione dipende anche dalla ricorribilità oggettiva del provvedimento impugnato: se l'atto non è impugnabile per legge, il ricorso è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità può essere resa senza formalità di procedura e comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali, nonché, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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