Cassazione Civile, Ordinanza n. 17091/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda una cartella esattoriale TARSU per l’annualità 2010, emessa nei confronti di una società contribuente e originariamente impugnata dinanzi al giudice tributario provinciale. Il ricorso del Comune, articolato in tre motivi, censurava la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva respinto l’appello dell’ente e confermato l’annullamento della cartella. Con il primo motivo il Comune denunciava violazione delle norme sulla TARSU e del regolamento comunale, sostenendo che la contribuente non avesse provato di aver presentato una specifica istanza per ottenere la riduzione tariffaria o le agevolazioni previste in caso di smaltimento autonomo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani. Con il secondo motivo lamentava omessa pronuncia sui motivi di appello relativi all’obbligo, previsto dal regolamento, di una preventiva istanza per accedere al beneficio. Con il terzo motivo deduceva omesso esame di un fatto decisivo, cioè che l’affidamento a terzi dello smaltimento non esonerava dal pagamento della TARSU e che mancava la richiesta formale di agevolazione. La resistente, concessionaria della riscossione, contestava il ricorso; la società contribuente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha rigettato l’eccezione preliminare della controricorrente sul punto del giudicato interno relativo alla legittimazione passiva della concessionaria, ritenendola inammissibile per difetto di interesse. Nel merito ha accolto il secondo motivo, ritenendolo pregiudiziale e fondato, perché la sentenza della CTR era motivata solo apparentemente: il giudice di appello si era limitato a un richiamo generico alla decisione di primo grado senza un effettivo esame critico dei motivi di gravame del Comune. In particolare, la CTR non aveva affrontato la questione centrale dell’omessa denuncia, da parte della contribuente, delle circostanze escludenti o riduttive della tassazione ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 507/1993 e del regolamento TARSU comunale. La Corte ha richiamato il principio per cui la TARSU è dovuta salvo prova contraria del detentore e che le cause di esclusione o riduzione devono essere dedotte nella denuncia originaria o di variazione e riscontrate con elementi obiettivi o documentazione idonea. Sono stati assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto contro la decisione d’appello.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Parametro del motivo per nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Parametro del motivo per omesso esame di un fatto decisivo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione meramente apparente integra nullità della sentenza.
art. 62 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La TARSU è dovuta per occupazione o detenzione di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti, salvo prova contraria sulla non tassabilità.
art. 67 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Norma richiamata nel primo motivo in tema di disciplina TARSU e riduzioni/agevolazioni.
art. 68 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Norma richiamata nel primo motivo in tema di disciplina TARSU e riduzioni/agevolazioni.
art. 70 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Le circostanze che escludono o riducono la tassazione devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e supportate da riscontri obiettivi o documentazione idonea.
artt. 11 e 12 Regolamento Tarsu del Comune di Palermo
Prevedono, secondo il ricorso, l’obbligo di preventiva istanza per ottenere l’agevolazione in caso di smaltimento autonomo dei rifiuti speciali assimilati.
art. 11, comma 3, Regolamento Tarsu del Comune di Palermo
Richiamato quale fonte dell’obbligo di istanza preventiva per l’agevolazione.
art. 12, comma 1, Regolamento Tarsu del Comune di Palermo
Richiamato quale fonte dell’obbligo di istanza preventiva per l’agevolazione.
Massime di principio
- In materia di TARSU, la soggezione al tributo discende dalla detenzione o occupazione di locali e aree potenzialmente produttivi di rifiuti; le esclusioni o riduzioni non operano automaticamente, ma richiedono la prova contraria del contribuente.
- Le circostanze che rendono il bene non tassabile o meno tassabile devono essere dedotte dal contribuente nella denuncia originaria o in quella di variazione, non essendo sufficiente una prospettazione tardiva in giudizio se la normativa applicabile richiede una preventiva comunicazione.
- La sentenza d’appello è nulla per motivazione apparente quando si limiti a un generico rinvio o a una adesione stereotipata alla decisione di primo grado senza confrontarsi criticamente con i motivi di gravame.
- Se la censura di nullità per motivazione apparente è fondata, gli ulteriori motivi di ricorso possono restare assorbiti.
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