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Sentenza

Sentenza del 09/01/2019 n. 117 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Atto di assunzione debito - Espromissione - Riqualificazione in accollo - Partecipazione del creditore - Non necessaria - Conoscenza postuma dell'atto - Sufficiente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava l'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 15 del d.P.R. 601/1973 all'atto notarile del 12 dicembre 2016, con cui C. Srl aveva assunto il debito residuo di 1.996.116,12 euro di G. Srl verso una banca. Secondo l'Ufficio, l'atto non costituiva un'espromissione, bensì un accollo stipulato tra debitore e terzo, poiché la banca non aveva partecipato all'atto notarile. Mancavano quindi, secondo l'Amministrazione, sia il requisito soggettivo, dato che l'istituto di credito non era formalmente parte dell'atto, sia il requisito oggettivo, poiché l'operazione sarebbe stata autonoma rispetto al finanziamento originario. L'Ufficio aveva pertanto liquidato l'imposta di registro al 3%, pari a 59.883,00 euro, oltre a 45,00 euro di imposta di bollo.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Milano ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole al contribuente. Il giudice ha ritenuto che l'atto integrasse un'espromissione, poiché il terzo aveva assunto spontaneamente il debito senza incarico del debitore, anche se quest'ultimo aveva partecipato all'atto notarile. La partecipazione del creditore non doveva necessariamente essere contestuale o espressa: la banca aveva ricevuto comunicazione dell'atto tramite raccomandata e non aveva manifestato opposizione entro un termine congruo, circostanza ritenuta sufficiente a perfezionare tacitamente l'espromissione. Poiché l'espromissione riguardava un debito derivante da un finanziamento a lungo termine ed era causalmente connessa a tale rapporto, l'atto è stato considerato inerente al finanziamento e quindi rientrante nell'agevolazione fiscale dell'art. 15 del d.P.R. 601/1973. L'avviso di liquidazione è rimasto quindi non applicabile. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 1272 c.c.

    Si ha espromissione quando un soggetto spontaneamente assume l'obbligazione che il debitore ha nei confronti del creditore.

    L'espromissione si distingue dall'accollo perché l'assunzione del debito deriva dall'iniziativa spontanea del terzo, senza un incarico del debitore. La presenza del debitore nell'atto non esclude l'espromissione, purché resti autonoma la volontà del terzo.

  • Art. 1273 c.c.

    L'accollo prevede una convenzione tra il debitore e un terzo, mediante la quale quest'ultimo assume il debito dell'altro.

    L'accollo presuppone un accordo interno tra debitore e accollante. Esso può diventare esterno con l'adesione del creditore, che acquista il diritto di pretendere l'adempimento direttamente dal terzo.

  • Art. 1333 c.c.

    Il contratto con obbligazioni del solo proponente si conclude quando la proposta giunge a conoscenza del destinatario, se questi non rifiuta entro un termine congruo.

    Nel caso esaminato, la conoscenza dell'impegno da parte della banca, unita alla mancata opposizione entro un termine congruo, è stata ritenuta sufficiente per perfezionare tacitamente l'espromissione.

  • Art. 15 del d.P.R. 601/1973

    L'esenzione riguarda le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e gli atti inerenti alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione.

    L'agevolazione si applica anche agli atti che modificano soggettivamente un rapporto di finanziamento preesistente, come l'espromissione del debito derivante da un mutuo a lungo termine, purché sussista un nesso causale diretto con il finanziamento.

  • Art. 20 del d.P.R. 131/1986

    L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto, anche se non vi corrisponde il titolo o la forma apparente.

    La qualificazione fiscale dell'atto deve basarsi sulla sua natura effettiva e sugli effetti giuridici realizzati, non soltanto sulla denominazione utilizzata dalle parti.

Massime di principio

  • La qualificazione di un atto di assunzione del debito dipende dalla causa concreta e dalla dinamica dell'operazione, non dal solo nome attribuito dalle parti o dal riferimento generico all'accollo.
  • La presenza del debitore originario all'atto non trasforma automaticamente l'operazione in un accollo: può sussistere un'espromissione se il terzo assume spontaneamente il debito senza un incarico o una preventiva obbligazione verso il debitore.
  • Nell'espromissione il creditore non deve necessariamente sottoscrivere l'atto notarile contestualmente. La conoscenza dell'impegno del terzo e la mancata opposizione entro un termine congruo possono integrare un'accettazione tacita.
  • Per applicare un'agevolazione fiscale collegata a un finanziamento occorre verificare il nesso funzionale e causale tra l'atto successivo e il finanziamento originario. Una modifica soggettiva del rapporto può rientrare nell'agevolazione se incide direttamente sul debito derivante dal finanziamento.
  • La mancata partecipazione formale della banca all'atto non esclude necessariamente il requisito soggettivo, se la banca diviene parte del rapporto mediante successiva conoscenza e accettazione, anche tacita.
  • In situazioni analoghe è opportuno documentare la comunicazione al creditore, la ricezione della comunicazione e l'assenza di opposizione, perché tali elementi possono essere decisivi per dimostrare il perfezionamento dell'espromissione.

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