Cassazione Penale, Ordinanza n. 25259/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pari a euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., in ragione della manifesta genericità delle censure proposte contro la motivazione sulla pena e sul diniego delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado anche quanto al trattamento sanzionatorio. Dal testo emerge che il ricorso contestava la determinazione della pena e, in particolare, il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello aveva già escluso le attenuanti sulla base dei precedenti penali e dell'assenza di ragioni giustificative. La Corte di cassazione rileva che le deduzioni difensive si limitavano a contrapporre una diversa valutazione a quella del giudice di merito, senza indicare vizi logici della motivazione né travisamenti dei dati processuali. Il ricorso è quindi ritenuto generico e inammissibile.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura sulla determinazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione del giudice di merito, indicando concreti vizi logici o travisamenti del materiale processuale.
- Non è ammissibile un ricorso che si limiti a proporre una diversa valutazione discrezionale dei medesimi elementi già apprezzati dal giudice di merito, senza evidenziare reali errori di motivazione.
- La valorizzazione dei precedenti penali e della capacità a delinquere può legittimare il diniego delle attenuanti generiche, se sorretta da motivazione non illogica.
- L'inammissibilità del ricorso in cassazione determina l'obbligo di pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende, secondo la misura ritenuta equa dal giudice.
Come è indicizzato
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