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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34852/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto la sua istanza, proposta ai sensi dell'art. 670 c.p.p., di declaratoria di non esecutività della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 13/09/2016, sostenendo l'invalidità della notifica dell'estratto contumaciale. Con un unico motivo deduce la violazione degli artt. 157 e 161, comma 4, c.p.p., censurando le modalità delle ricerche dell'ufficiale giudiziario (svolte "in un giorno scelto a caso"), la mancanza di indicazione delle attività compiute, l'assenza di affissione dell'atto o dell'avviso sulla porta e il mancato invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in replica sostiene inoltre la mancata prova del trasferimento definitivo dal domicilio eletto e quindi la mancata conoscenza della notifica.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la notifica dell'estratto contumaciale fosse valida poiché sussisteva un domicilio eletto e il tentativo di notifica tramite posta, affidato all'ufficio postale ai sensi dell'art. 170 c.p.p., era andato a vuoto per irreperibilità, integrando così l'ipotesi di notificazione divenuta impossibile ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; in tale situazione l'ufficiale giudiziario poteva legittimamente consegnare copia dell'atto al difensore senza necessità di ulteriori ricerche. La pronuncia richiama consolidata giurisprudenza che distingue i casi di trasferimento/inesistenza del nominativo (che legittimano la consegna al difensore) dalle ipotesi nelle quali sono invece dovute ricerche più approfondite in base agli artt. 157 e 159 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che autorizza il mezzo di impugnazione utilizzato dal ricorrente per chiedere la declaratoria di non esecutività della sentenza; citata come fondamento formale del ricorso.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di eseguire la notificazione mediante consegna al difensore quando la notificazione presso il domicilio dichiarato, eletto o determinato sia divenuta impossibile o la dichiarazione sia mancante/insufficiente; nel caso concreto è stata interpretata come abilitante la consegna al difensore dopo il tentativo di notifica via posta non andato a buon fine.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Disciplina le modalità ordinarie di notificazione. La Corte ha ricordato che le disposizioni di questa norma e dell'art. 159 devono applicarsi nei casi in cui l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non abbia potuto comunicare il mutamento del domicilio eletto.

  • art. 170 cod. proc. pen.

    Regola la notificazione tramite l'ufficio postale; un tentativo di notificazione tramite posta non andato a buon fine può integrare la situazione prevista dall'art. 161, comma 4, ai fini dell'impossibilità della notificazione al domicilio.

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Richiamato congiuntamente all'art.157 per i casi in cui l'imputato non abbia potuto comunicare il cambiamento di domicilio per cause non imputabili a lui; prescritto un diverso grado di attività dell'ufficiale giudiziario.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali del ricorrente; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente alle spese.

  • Giurisprudenza - Sez. U n. 20 del 25/11/2021

    «nel caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato ai sensi dell'art. 161, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen., il tentativo di notificazione col mezzo della posta, demandato all'ufficio postale ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen. e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l'ipotesi della notificazione divenuta impossibile e/o della dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea di cui all'art.161, comma 4, prima parte, cod. proc. pen. In questo caso, di conseguenza, la notificazione va eseguita, da parte dell'ufficiale giudiziario, mediante consegna al difensore, salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi in tal caso applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen."

    La Corte ha richiamato questo principio per affermare che un tentativo di notifica via posta fallito per irreperibilità legittima la notifica tramite consegna al difensore senza ulteriori adempimenti, salvo che vi sia prova che l'imputato non ha potuto comunicare il trasferimento per caso fortuito o forza maggiore.

  • Giurisprudenza - Sez. U n. 58120 del 22/06/2017 (Rv. 271772)

    «l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen."

    Conferma che la temporanea assenza o la difficoltà di individuazione del luogo possono legittimare la notifica al difensore senza ulteriori indagini sull'irreperibilità, distinguendo le ipotesi in cui invece sono dovute ricerche ex art.157.

  • Giurisprudenza - Sez. 4 n. 3930 del 12/01/2021 (Lo Presti, Rv. 280383)

    «l'esito negativo di una notifica all'imputato nel domicilio dichiarato o eletto, per una ragione "definitiva" che renda impossibile l'esecuzione della notifica in tale luogo, quale il trasferimento dell'imputato o l'inesistenza ivi del suo nominativo, rende valide le successive notifiche, in ogni fase e grado del procedimento, effettuate direttamente al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza previa reiterazione del tentativo di notifica presso detto domicilio."

    Principio richiamato per sostenere che se l'assenza dal domicilio è definitiva (es. trasferimento) non è necessario ripetere tentativi presso il vecchio domicilio prima di notificare al difensore.

Massime di principio

  • Se è stato dichiarato o eletto un domicilio e il tentativo di notifica tramite posta fallisce per irreperibilità, ciò può integrare l'ipotesi di impossibilità della notificazione al domicilio e legittimare la consegna dell'atto al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4, senza ulteriori adempimenti.
  • La differenza tra assenza temporanea e trasferimento definitivo è rilevante: l'assenza definitiva (trasferimento/inesistenza del nominativo) autorizza notifiche al difensore senza ripetere ricerche; se l'assenza è temporanea o vi sono ragioni che impediscono la comunicazione del nuovo domicilio per caso fortuito/forza maggiore, occorre applicare gli artt. 157 e 159 e svolgere ricerche più approfondite.
  • La prova delle attività compiute dall'ufficiale giudiziario è importante ma, ove sussista un domicilio eletto e risulti un tentativo postale fallito per irreperibilità, la giurisprudenza tende a ritenere valida la consegna al difensore anche senza ulteriori indagini.
  • In presenza di domicilio eletto la notifica al difensore, se effettuata correttamente dopo l'accertata impossibilità della notifica al domicilio, è efficace e i ricorsi che ne contestano la validità sono destinati al rigetto a meno che non sia dimostrato che l'imputato non poteva comunicare il cambiamento di domicilio per cause non imputabili a lui.
  • Quando si impugna la validità di una notifica è strategico provare in modo specifico e documentato l'inesistenza del domicilio eletto o che il trasferimento non è stato comunicabile per causa di forza maggiore; reclami vaghi sulle modalità delle ricerche hanno scarse possibilità di successo se sussistono gli elementi che legittimano la consegna al difensore.

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