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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1321/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di conferma della condanna per il reato di minaccia. Due motivi: (1) vizio procedurale per mancata tempestiva eccezione sull'ammissione della parte civile costituitasi in udienza, con contestazione del differimento disposto e dedotta violazione dei termini per la costituzione e per la richiesta di esclusione della parte civile; (2) vizio di motivazione per omessa valutazione e mancata considerazione dell'attendibilità di teste a discarico (Alessandra Nardone) e per presunta decisione fondata solo sulle dichiarazioni della persona offesa, con travisamento delle dichiarazioni del teste Antonio Biagiotti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la difesa non aveva proposto tempestivamente la richiesta di esclusione della parte civile in udienza, determinando la decadenza dalla relativa impugnazione in sede di gravame, in base al principio di diritto richiamato; il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per carenza di competenza della cassazione a sindacare la motivazione delle sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace se non nei casi tassativamente indicati dall'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c). Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23, comma 8

    Riferimento formale alla requisitoria scritta presentata dal Procuratore generale; non incide sulla decisione di inammissibilità del ricorso.

  • artt. 79, 80, 484 e 491 cod. proc. pen.

    Secondo il combinato disposto di queste norme, la richiesta motivata di esclusione della parte civile deve essere proposta tempestivamente: se la costituzione avviene in udienza preliminare o introduttiva, la richiesta va proposta nella fase delle questioni preliminari o immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione, a pena di decadenza; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile il primo motivo.

  • Sez. 3, n. 15768 del 18/02/2020 (giurisprudenza richiamata)

    Precedente giurisprudenziale usato dalla Corte per affermare il principio circa il termine per proporre la richiesta di esclusione della parte civile e la decadenza in caso di mancata tempestiva eccezione.

  • art. 606, comma 1, lettere a), b) e c) cod. proc. pen.; art. 606, comma 2-bis; art. 39-bis d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Normativa che limita i motivi di cassazione proponibili avverso sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace: la cassazione può essere proposta solo per i vizi tassativamente indicati (violazione di norme processuali, incompetenza, nullità, travisamento della prova, ecc. nei termini previsti). La Corte ha ritenuto che il secondo motivo, colpevole di contestare la motivazione in senso ampio, non rientri nei limiti ammessi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e sanzioni a carico del ricorrente per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; la Corte ha applicato questo articolo per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Se la parte civile si costituisce in udienza introduttiva o preliminare, la difesa deve opposre immediata eccezione e proporre la richiesta motivata di esclusione nella fase delle questioni preliminari; la mancata tempestiva opposizione determina la decadenza dalla relativa censura in sede di gravame.
  • Avverso sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace la Cassazione è ammessa solo per i motivi tassativi previsti dall'art. 606 c.p.p.; censure generiche della motivazione o valutazioni di merito sulla prova spesso risultano inammissibili.
  • Per evitare sanzioni economiche (spese e ammende) è prudente valutare la fondatezza e l'ammissibilità preventiva del ricorso per cassazione; ricorsi manifestamente inammissibili possono comportare condanne per colpa.
  • Le questioni probatorie e di valutazione dell'attendibilità dei testi sono difficilmente sindacabili in cassazione quando riguardano valutazioni di merito proprie del giudice di merito, salvo i casi strettamente previsti dalla legge.
  • È utile documentare e sollevare tempestivamente in primo grado e in appello tutte le eccezioni processuali rilevabili (es. nullità, decadenze, esclusione di parte civile) per non perdere la possibilità di gravarle in sede superiore.

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