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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14335/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Catania, pronunciata in sede di rinvio, che aveva parzialmente riformato la precedente condanna e rideterminato la pena in anni cinque e mesi due di reclusione. Il ricorso è affidato a un solo motivo, con cui si denuncia l'erronea determinazione della pena. In particolare, si contesta il regime di bilanciamento della circostanza attenuante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., sostenendo la necessità di un diverso assetto rispetto alle aggravanti contestate, e si lamenta altresì la concreta quantificazione della pena per il delitto tentato. La Corte rileva però che l'attenuante speciale era già stata ritenuta prevalente sulle aggravanti, sicché sotto questo profilo manca l'interesse a ricorrere; quanto al trattamento sanzionatorio del tentativo, la pena è stata determinata correttamente partendo dal massimo edittale di 21 anni, applicando la diminuzione di oltre un terzo ex art. 56 c.p., e poi operando gli aumenti per continuazione interna ed esterna.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo in parte privo di interesse, perché l'attenuante ex art. 416-bis.1 c.p. era già stata giudicata prevalente sulle aggravanti, e in parte manifestamente infondato, poiché la pena per il tentato omicidio era stata calcolata correttamente sul massimo edittale, con la diminuzione prevista per il tentativo e i successivi aumenti per la continuazione interna ed esterna. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    richiamato quale base normativa della continuazione interna ed esterna nella determinazione della pena

  • art. 110 c.p.

    richiamato tra le disposizioni relative al concorso di persone nel reato contestato

  • art. 112, n. 1, c.p.

    richiamato tra le aggravanti contestate nel titolo di reato

  • art. 56 c.p.

    richiamato per la diminuzione di pena conseguente al tentativo, applicata dopo la determinazione della pena base sul massimo edittale

  • art. 575 c.p.

    norma incriminatrice del tentato omicidio contestato

  • art. 577, n. 4, c.p.

    richiamata come aggravante contestata

  • art. 416-bis.1 c.p.

    attenuante speciale ritenuta prevalente sulle aggravanti contestate

Massime di principio

  • Quando la circostanza attenuante a effetto speciale è già stata riconosciuta prevalente sulle aggravanti, la censura che invoca un diverso bilanciamento è inammissibile per difetto di interesse.
  • La determinazione della pena per il tentativo può essere correttamente effettuata partendo dal massimo edittale del delitto consumato o contestato, applicando poi la diminuzione prevista dall'art. 56 c.p. e i successivi aumenti per continuazione, se ricorrono.
  • In sede di legittimità, la doglianza sulla quantificazione della pena è manifestamente infondata quando la Corte di merito abbia seguito un percorso aritmetico coerente con i criteri legali di aumento e diminuzione.
  • La contestazione sulla continuazione interna ed esterna incide sulla pena solo se il calcolo adottato dal giudice di merito sia erroneo o illogico; in difetto, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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