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Sentenza

Sentenza n. 941/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del decreto del Questore di Salerno -OMISSIS-, recante il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

Giustizia amministrativa202502047

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato fondato su una segnalazione Schengen di inammissibilità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore che aveva respinto la domanda di permesso di soggiorno sulla base della segnalazione inserita dalla Svizzera nel Sistema d’informazione Schengen. Ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, lamentando che l’amministrazione avesse operato un automatismo preclusivo senza indicare la data e le concrete ragioni della segnalazione, senza verificare se essa dipendesse dal solo ingresso irregolare o dalla violazione delle norme in materia di ingresso e soggiorno e senza svolgere una valutazione individuale della sua pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il ricorrente ha inoltre evidenziato di non avere commesso reati. Nel corso del giudizio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 6/2026, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 10, lettera b), del d.l. n. 34/2020, nella parte in cui escludeva dalle procedure di regolarizzazione gli stranieri segnalati nel SIS per il solo mancato rispetto delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e soggiorno.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto superato, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 6/2026 e della disciplina europea del SIS, l’orientamento secondo cui la segnalazione Schengen avrebbe natura automaticamente ostativa e imporrebbe un provvedimento vincolato. La segnalazione non preclude infatti in assoluto il rilascio o la proroga del titolo di soggiorno, ma impone allo Stato di rilascio una valutazione individuale, comprensiva delle ragioni della segnalazione e della concreta minaccia eventualmente rappresentata dallo straniero per l’ordine o la sicurezza pubblica. Nel caso concreto il Questore non aveva chiarito se la segnalazione fosse stata disposta per il solo ingresso irregolare in Svizzera o per ragioni più gravi, quali la commissione di reati, né aveva acquisito le informazioni necessarie, eventualmente mediante la consultazione preliminare con lo Stato segnalante. Mancava inoltre ogni valutazione concreta della pericolosità e ogni bilanciamento tra esigenze di sicurezza pubblica e tutela della vita privata e familiare radicata nello spazio Schengen. L’annullamento è stato disposto con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’autorità di pubblica sicurezza, che dovrà riesercitare il potere valutando concretamente il rilievo della segnalazione. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell’assenza, al momento della proposizione del ricorso, di orientamenti giurisprudenziali univoci.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 10, lettera b), d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020

    La Corte costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui non ammetteva alle procedure di regolarizzazione gli stranieri segnalati nel SIS per il solo fatto di non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e soggiorno.

  • art. 21, paragrafo 1, regolamento (UE) 2018/1861

    Prima di inserire una segnalazione e al momento di prolungare il periodo di validità di una segnalazione, lo Stato membro verifica se l’adeguatezza, la pertinenza e l’importanza del caso giustificano la segnalazione nel SIS

    La segnalazione nel SIS deve essere previamente giustificata da una verifica di adeguatezza, pertinenza e importanza del caso.

  • art. 24, paragrafi 1, lettera a), e 2, lettera c), regolamento (UE) 2018/1861

    La qualificazione dello straniero come minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblica richiede una valutazione individuale, comprensiva delle circostanze personali e delle conseguenze del respingimento o del rifiuto di soggiorno; la mera elusione delle norme sull’ingresso e soggiorno può rilevare, ma non determina automaticamente la pericolosità.

  • art. 27 regolamento (UE) 2018/1861

    Qualora uno Stato membro esamini la possibilità di rilasciare o di prorogare un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata ad un cittadino di paese terzo oggetto di una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno inserita da un altro Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano

    Lo Stato che deve decidere sul titolo di soggiorno deve consultare lo Stato segnalante, tenere conto dei motivi della segnalazione e svolgere la propria valutazione in concreto; la decisione finale sul rilascio spetta allo Stato di rilascio.

  • art. 96, comma 2, Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985

    È richiamato quale parametro relativo alle ragioni più gravi che possono giustificare una segnalazione, inclusi fatti criminosi attestanti la pericolosità per l’ordine, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale.

  • art. 25 Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985

    È richiamato quale base della procedura di consultazione preliminare tra lo Stato segnalante e quello chiamato a decidere sul soggiorno.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La segnalazione di un cittadino straniero nel Sistema d’informazione Schengen non determina automaticamente il rigetto della domanda di rilascio o proroga di un permesso di soggiorno da parte di uno Stato membro diverso da quello segnalante.
  • L’amministrazione chiamata a decidere sul titolo di soggiorno deve svolgere una valutazione individuale e concreta, verificando le ragioni della segnalazione, le circostanze personali dello straniero e l’eventuale effettiva minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblica; la mera violazione delle norme sull’ingresso o soggiorno non comporta automaticamente un giudizio di pericolosità.
  • Prima di decidere, l’amministrazione deve acquisire le informazioni necessarie dallo Stato che ha inserito la segnalazione, attivando, ove occorra, la procedura di consultazione prevista dalla disciplina Schengen.
  • È illegittimo il diniego di permesso di soggiorno che si limiti a richiamare l’esistenza di una segnalazione Schengen senza indicarne le ragioni concrete, senza svolgere un’istruttoria sulla posizione dello straniero e senza motivare il bilanciamento tra sicurezza pubblica e tutela della vita privata e familiare.
  • L’annullamento del diniego fondato su un automatismo illegittimo lascia salva la riedizione del potere amministrativo, purché l’autorità proceda a una nuova valutazione concreta e motivata del rilievo della segnalazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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