Cassazione Penale, Ordinanza n. 07187/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena a carico dell'imputato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aderendo alla proposta concordata tra le parti in udienza. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 129 e 546, lett. e), c.p.p. La doglianza non viene esaminata nel merito perché la sentenza impugnata è stata pronunciata all'esito di concordato in appello: secondo la Corte, l'accordo comporta la rinuncia ai motivi di gravame e preclude anche in cassazione censure riferite ai motivi rinunciati o alla quantificazione di una pena diversa da quella concordata, salvo eccezioni non dedotte nel caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché proposto avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., rispetto alla quale opera la preclusione di cui all'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Non risultano dedotte le uniche eccezioni astrattamente ammissibili, cioè pena illegale, vizi nella formazione della volontà di aderire al concordato, difetto di consenso del pubblico ministero o difformità del contenuto della decisione rispetto all'accordo. Conseguentemente, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello comporta la rinuncia ai motivi di gravame e determina effetti preclusivi anche nel successivo giudizio di legittimità, salvo limitate eccezioni.
Prevede che il ricorso contro una sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. sia dichiarato inammissibile con il modulo procedimentale semplificato e senza formalità.
Norma richiamata dal ricorrente come parametro del vizio di motivazione, ma la censura è preclusa dall'accordo in appello.
Norma richiamata dal ricorrente come parametro del vizio denunciato, ma non esaminata nel merito per l'inammissibilità derivante dal concordato.
Norma richiamata dal ricorrente sulla motivazione della sentenza, ma la censura è preclusa dalla rinuncia ai motivi di appello.
art. 599, comma 4, c.p.p. (abrogato)
Richiamato come precedente orientamento interpretativo: i principi elaborati con riferimento al previgente concordato in appello sono ritenuti applicabili anche al vigente art. 599-bis c.p.p.
legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 62
Ha introdotto l'attuale disciplina del concordato in appello richiamata dalla Corte.
Corte cost., sent. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa del ricorrente e per legittimare la condanna alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello è emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., l'accordo tra le parti e la rinuncia ai motivi di gravame precludono nel giudizio di cassazione le censure riferite ai motivi rinunciati e alla diversa quantificazione della pena concordata.
- L'effetto preclusivo del concordato in appello si estende anche a questioni rilevabili d'ufficio, salvo che siano dedotte specifiche eccezioni come la pena illegale, vizi nella formazione del consenso, mancanza di consenso del pubblico ministero o difformità della pronuncia rispetto all'accordo.
- Il ricorso avverso una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. deve essere dichiarato inammissibile con il rito semplificato previsto dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa non ravvisata nel caso concreto.
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