Sentenza del 24/11/2015 n. 5048 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ICI - Aree destinate a parcheggio - Soggettività passiva dell'imposta - Proprietà o diritto reale - Rilevanza - Servitù di uso pubblico - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2006-2009, sostenendo che le aree di parcheggio, interrate e in superficie, non fossero imponibili perché gravate da servitù di uso pubblico. Ha inoltre contestato la legittimità delle aliquote differenziate applicate dal Comune ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 446/1997, chiedendo la disapplicazione delle relative deliberazioni per difetto di potere.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado e gli avvisi di accertamento. Ha stabilito che, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 504/1992, il soggetto passivo ICI è il proprietario dell'immobile o il titolare di uno dei diritti reali di godimento espressamente previsti dalla legge. La servitù, anche se di uso pubblico, non trasferisce la soggettività passiva al Comune, poiché non attribuisce un potere esclusivo di godimento del bene. Il proprietario resta quindi obbligato al pagamento dell'imposta. La Commissione ha inoltre ritenuto legittimo il potere del Comune di differenziare le aliquote, nei limiti previsti dalla legge. La società appellante è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili e il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
La norma individua tassativamente i soggetti passivi ICI. La proprietà e i diritti reali di godimento espressamente indicati comportano l'obbligo tributario, mentre la servitù, anche di uso pubblico, non è sufficiente a trasferire tale obbligo dal proprietario.
Art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi.
Il Comune può disciplinare le proprie entrate e differenziare le aliquote mediante deliberazioni, purché non modifichi i presupposti dell'imposta, i soggetti passivi o l'aliquota massima stabilita dalla legge.
Art. 149 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
La disposizione è richiamata quale fondamento generale dell'autonomia finanziaria degli enti locali, che consente ai Comuni di disciplinare le proprie entrate nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.
Massime di principio
- Nell'ICI, e in linea generale nei tributi immobiliari, la soggettività passiva va individuata sulla base della proprietà o dei diritti reali espressamente previsti dalla legge; non può essere estesa per analogia a diritti diversi.
- La costituzione di una servitù di uso pubblico limita il contenuto della proprietà, ma normalmente non trasferisce al Comune la soggettività passiva dell'imposta né esonera il proprietario dal pagamento.
- La destinazione di un'area a parcheggio pubblico o l'obbligo urbanistico di mantenerla accessibile alla collettività non comportano automaticamente l'esenzione dall'imposta, se l'area resta di proprietà privata.
- Per contestare la soggettività passiva o l'imponibilità occorre verificare se la legge preveda espressamente un'esenzione oppure se vi sia stato un trasferimento della proprietà o di uno specifico diritto reale di godimento.
- I Comuni possono differenziare le aliquote dei tributi locali, ma non possono introdurre autonomamente nuove categorie di soggetti passivi, modificare i presupposti dell'imposta o superare l'aliquota massima fissata dalla legge.
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