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Sentenza

Sentenza del 24/11/2015 n. 6189 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Imposte sul reddito - Ires - Accertamento di maggior reddito - Presunzione di distribuzione degli utili ai soci.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili è stata ritenuta legittima. In una società a ristretta base azionaria o familiare, la vicinanza tra soci e gestione societaria può rendere non illogica la presunzione semplice che i maggiori utili siano stati conosciuti e distribuiti ai soci. La presunzione, tuttavia, non opera automaticamente come presunzione legale e può essere superata dal contribuente mediante prova contraria.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la legittimità della presunzione semplice secondo cui gli utili extracontabili accertati in capo a una società di capitali con ristretta base azionaria o familiare siano stati distribuiti ai soci, con conseguente tassazione in capo agli stessi. Il contribuente contestava presumibilmente tale imputazione, sostenendo l'assenza di una prova effettiva della distribuzione. La presunzione non è legale, ma può essere fondata su elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, ferma restando la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973

    La normativa in materia di accertamento consente di ricostruire il reddito anche mediante presunzioni, purché dotate dei requisiti richiesti dalla legge. Nel caso delle società a ristretta base partecipativa, tali presunzioni possono supportare l'imputazione ai soci degli utili extracontabili.

Massime di principio

  • Gli utili extracontabili accertati in capo a una società a ristretta base azionaria o familiare possono essere presunti distribuiti ai soci, anche senza una prova documentale diretta della distribuzione.
  • Si tratta di una presunzione semplice e non di una presunzione legale: l'Amministrazione deve fondarla su elementi gravi, precisi e concordanti e il contribuente può fornire prova contraria.
  • La mera ristretta composizione societaria non determina automaticamente la tassazione del socio, ma costituisce un elemento rilevante per presumere la conoscenza e la disponibilità degli utili non dichiarati.
  • Per superare la presunzione, il contribuente deve dimostrare concretamente, ad esempio, di non aver ricevuto gli utili, di non aver avuto disponibilità delle somme o l'inesistenza di una distribuzione.
  • La presunzione è normalmente più facilmente applicabile nelle società caratterizzate da stretti rapporti personali o familiari tra soci e amministratori, ma deve comunque essere valutata in relazione alle circostanze del singolo caso.

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