Sentenza del 24/11/2015 n. 1292 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza che aveva accolto il ricorso di Edison contro gli avvisi di accertamento ICI, per complessivi 14.815.887,52 euro relativi agli anni 2006-2011. Il Comune sosteneva che le piattaforme petrolifere, stabilmente infisse al fondo marino, fossero beni immobili e fabbricati soggetti all'ICI; che appartenessero al territorio dello Stato e fossero territorialmente riferibili al Comune frontista di Torino di Sangro; che fossero accatastabili, anche se non ancora censite, e che l'imposta potesse essere determinata secondo i criteri previsti dalla normativa ICI.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello solo in parte. Ha riconosciuto che le piattaforme offshore sono immobili stabilmente infissi al suolo, assimilabili a beni demaniali e situati nel territorio dello Stato, e che il concessionario di tali beni è soggetto passivo dell'ICI. Ha inoltre ritenuto Torino di Sangro il Comune competente, in quanto Comune frontista e indicato nelle concessioni demaniali, e ha ritenuto legittima la classificazione delle strutture nella categoria catastale D e la quantificazione dell'imposta, non essendo state formulate contestazioni specifiche sui criteri di calcolo. Sono state invece annullate o mantenute non applicabili le sanzioni, per assenza di colpevolezza derivante dall'oggettiva incertezza sulla debenza dell'imposta. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Articolo 1, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992
Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato
Le piattaforme, in quanto fabbricati immobili stabilmente ancorati al fondo marino e situati nel territorio dello Stato, rientrano nel presupposto impositivo dell'ICI.
Articolo 2, lettera a), d.lgs. n. 504 del 1992
Le piattaforme sono riconducibili alla nozione di fabbricato ai fini ICI, anche se non ancora effettivamente iscritte in catasto.
Articolo 3, d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dalla legge n. 388 del 2000
Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario
Il concessionario di un bene demaniale è soggetto passivo dell'ICI, anche se la sua relazione con il bene è qualificata formalmente come detenzione o concessione.
Articolo 4, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1992
L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso
Il potere impositivo spetta al Comune territorialmente più vicino o collegato all'immobile; per le piattaforme offshore il collegamento è stato individuato nel Comune frontista.
Articolo 5, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1992
L'assenza di iscrizione catastale non impedisce la determinazione della base imponibile, poiché la legge prevede criteri di calcolo applicabili anche in mancanza del censimento.
Articolo 7, d.lgs. n. 504 del 1992
Le piattaforme non rientrano nelle ipotesi di esenzione ICI previste dalla norma.
Articolo 812 del codice civile
Sono immobili i beni stabilmente ancorati al suolo; le piattaforme, essendo infisse al fondo marino, hanno natura immobiliare.
Articoli 822 e 28 del codice civile e della navigazione
Il mare non è di per sé un bene demaniale, ma ciò non esclude che le strutture stabilmente infisse nel suo fondo possano essere assimilate ai beni demaniali.
Articolo 29 del codice della navigazione
I beni stabilmente infissi nel fondo del mare territoriale sono equiparabili ai beni del demanio marittimo.
Articoli 4 e 5 del r.d.l. n. 652 del 1939
Le piattaforme costituiscono manufatti distinti, stabilmente infissi e dotati di autonoma utilità produttiva, astrattamente soggetti a censimento catastale.
Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare, in particolare articolo 15
Il criterio della linea mediana e della distanza dalle linee di base è stato utilizzato analogicamente per individuare il Comune frontista e il collegamento territoriale più stretto con la piattaforma.
Massime di principio
- Una struttura artificiale stabilmente infissa al suolo, anche se collocata in mare, può essere qualificata come bene immobile ai fini tributari.
- L'assenza di accatastamento non esclude automaticamente l'imposizione: il catasto ha funzione prevalentemente censuaria e la base imponibile può essere determinata con criteri alternativi previsti dalla legge.
- Per i beni demaniali concessi, il concessionario può essere il soggetto passivo dell'imposta, anche se non è proprietario del bene.
- Quando un immobile offshore non ricade chiaramente nel territorio terrestre di un Comune, la competenza impositiva può essere attribuita al Comune frontista o a quello con il collegamento territoriale più stretto, valutando anche gli atti concessori e la distanza dalla costa.
- La classificazione catastale deve riflettere la funzione economica della struttura: impianti industriali destinati a specifiche esigenze produttive possono essere ricondotti alla categoria D.
- Le sanzioni tributarie possono essere escluse quando, al momento della violazione, esisteva un'incertezza obiettiva e non imputabile al contribuente sull'applicabilità dell'imposta, anche se il tributo principale risulta dovuto.
- Contestazioni generiche sulla quantificazione dell'imposta sono normalmente insufficienti: occorre indicare concretamente gli errori di calcolo o dimostrare che criteri alternativi avrebbero condotto a un importo inferiore.
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