Sentenza del 24/11/2015 n. 9449 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Cessione immobiliare - Cessione azienda - Accertamento - Plusvalenza - Valore di mercato - Presunzione semplice - Non sufficiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento basato esclusivamente sullo scostamento tra il corrispettivo dichiarato e il maggior valore accertato ai fini dell'imposta di registro è illegittimo. Il maggior valore accertato in sede di imposta di registro può costituire soltanto un elemento indiziario, da valutare insieme ad ulteriori elementi concreti e concordanti, ma non è sufficiente da solo a dimostrare una maggiore plusvalenza tassabile ai fini delle imposte sui redditi.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento induttivo con cui l'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che il corrispettivo dichiarato per la cessione immobiliare o aziendale coincidesse con il valore di mercato accertato ai fini dell'imposta di registro, traendone automaticamente l'esistenza di una maggiore plusvalenza imponibile. Tale presunzione non è più applicabile alle imposte sui redditi dopo l'intervento dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147/2015, che ha eliminato la presunzione di corrispondenza tra corrispettivo e valore normale o di mercato.
Norme richiamate
Art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147/2015
Ha eliminato, con riguardo alle imposte sui redditi, la presunzione di corrispondenza tra corrispettivo di cessione di beni immobili e valore di mercato.
Il valore accertato ai fini dell'imposta di registro non può essere automaticamente assunto come corrispettivo effettivo della cessione ai fini delle imposte sui redditi.
Art. 110 del TUIR
La disciplina, come modificata dal d.lgs. n. 147/2015, non consente di fondare l'accertamento della plusvalenza imponibile sulla sola divergenza tra prezzo dichiarato e valore di mercato accertato.
Massime di principio
- Nelle cessioni immobiliari o di aziende, il maggior valore determinato ai fini dell'imposta di registro non prova automaticamente l'esistenza di una maggiore plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi.
- L'Amministrazione finanziaria deve fornire ulteriori elementi probatori, oltre al semplice scostamento di valore, per dimostrare che il corrispettivo effettivamente incassato sia superiore a quello dichiarato.
- Il valore accertato in sede di imposta di registro può essere utilizzato come indizio, ma deve essere valutato insieme ad altri elementi precisi e concordanti.
- Un accertamento fondato esclusivamente sulla presunzione di coincidenza tra valore di mercato e prezzo effettivo della cessione è, in linea generale, illegittimo per le imposte sui redditi.
- La diversa disciplina e finalità dell'imposta di registro e delle imposte sui redditi impediscono di trasferire automaticamente l'esito dell'accertamento di una imposta nell'altra.
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