Sentenza del 24/11/2015 n. 5066 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Avviso di accertamento - Sottoscrizione - Illegittimo esercizio - Potere di firma - Nullità atto - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che l'avviso di accertamento fosse nullo perché sottoscritto da un soggetto privo del potere di firma, riservato all'organo di vertice dell'amministrazione. La questione riguarda la distinzione tra difetto assoluto di sottoscrizione e illegittimo esercizio del potere di firma da parte di un funzionario appartenente alla Pubblica Amministrazione.
La decisione
La contestazione non determina la nullità dell'avviso. La nullità è collegata al difetto di sottoscrizione dell'atto, non all'eventuale illegittimo esercizio del potere di firma. Se l'atto è stato comunque sottoscritto da un soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione, ma privo del relativo potere, può configurarsi al più un vizio di incompetenza relativa. Tale vizio deve essere contestato tempestivamente; in mancanza, non può essere utilmente fatto valere. L'atto, pertanto, resta valido.
Massime di principio
- La mancata sottoscrizione dell'avviso può incidere sulla validità dell'atto, mentre la firma apposta da un funzionario pubblico privo di specifico potere non comporta automaticamente la nullità.
- L'eventuale difetto di potere del firmatario appartenente alla stessa amministrazione tende a configurare un vizio di incompetenza relativa, distinto dall'inesistenza o dal difetto assoluto di sottoscrizione.
- Il vizio di incompetenza relativa deve essere eccepito tempestivamente secondo le regole processuali applicabili; se non viene dedotto nei termini, l'atto può consolidarsi.
- Nel contestare un avviso, è quindi necessario distinguere tra assenza materiale della firma, firma di un soggetto estraneo all'amministrazione e firma di un funzionario interno ma privo di delega o competenza specifica, poiché le conseguenze giuridiche possono essere diverse.
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