Sentenza del 24/11/2015 n. 9443 - Comm. Trib. Prov. Milano
SANZIONI - Sproporzione tra violazione e sanzione - Riduzione della sanzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata riconosciuta la possibilità di ridurre la sanzione della metà, poiché la sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione applicata era palese. La decisione valorizza il principio di proporzionalità delle sanzioni tributarie e applica l'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472/1997.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la sproporzione tra l'entità del tributo cui si riferivano le violazioni e l'ammontare complessivo delle sanzioni. In particolare, l'Ufficio aveva già sanzionato il contribuente nell'avviso di accertamento per l'omessa applicazione e dichiarazione delle ritenute e aveva successivamente irrogato anche la sanzione per l'omesso versamento delle medesime ritenute. Il contribuente ha quindi contestato l'eccessiva gravosità della sanzione complessiva.
Norme richiamate
Art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 472/1997
Quando la sanzione risulta manifestamente sproporzionata rispetto all'entità del tributo cui la violazione si riferisce, essa può essere ridotta della metà. La norma consente quindi di correggere l'eccessiva severità della sanzione complessiva.
Massime di principio
- In materia tributaria, la sanzione deve mantenere un rapporto ragionevole e proporzionato rispetto all'entità del tributo e alla gravità effettiva della violazione.
- Quando l'Amministrazione irroga più sanzioni riferite a condotte strettamente collegate o al medesimo tributo, occorre verificare che il risultato complessivo non sia manifestamente eccessivo.
- La sproporzione deve essere palese e deve essere valutata considerando l'importo del tributo, la natura delle violazioni e l'ammontare totale delle sanzioni applicate.
- L'applicazione di una sanzione per l'omessa applicazione o dichiarazione delle ritenute non esclude automaticamente una sanzione per l'omesso versamento, ma la duplicazione o il cumulo possono rilevare ai fini della riduzione per sproporzione.
- La riduzione prevista dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472/1997 non opera automaticamente: deve essere richiesta e adeguatamente motivata sulla base della manifesta sproporzione.
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