Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6431/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione delle ordinanze-ingiunzione per due assegni rimasti impagati: uno del 30/01/2014 (C 516,00) per difetto di provvista contestato ex art. 2 L. 386/90 e uno del 22/05/2014 (C 1.032,00) per difetto di autorizzazione contestato ex art. 1 L. 386/90. Il ricorrente deduceva (i) di avere agito solo quale amministratore e non come traente personale, (ii) la mancata comunicazione del "preavviso di revoca" ex art. 9‑bis L. 386/90 e la mancata comunicazione di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, (iii) l'illegittima utilizzazione di un preavviso di revoca prodotto tardivamente dalla Prefettura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: (a) la tardiva produzione del preavviso di revoca rientra tra gli atti relativi all'accertamento e alla contestazione della violazione (art. 6, comma 8 D.Lgs. 150/2011) e non è perentorio il termine per il deposito; (b) ANTONINO FERRARO è legittimato passivamente quale traente avendo materialmente emesso gli assegni; (c) l'assenza del preavviso non incide sulla sussistenza dell'illecito ex art. 2 (emissione di assegno rimasto impagato per difetto di provvista), salvo il caso in cui il traente paghi entro 60 giorni; (d) la ricezione del preavviso è invece presupposto per la configurabilità dell'illecito ex art. 1; (e) i motivi successivi sono inammissibili per difetto di interesse o per la preclusione collegata alla "doppia conforme"; non si statuiva sulle spese per la mancata costituzione della Prefettura e si annotava la possibile applicazione di un ulteriore contributo unificato ai sensi del DPR 115/02 art.13.

Norme richiamate

  • Legge 7 agosto 1990, n. 386 (Testo in materia di assegni bancari e postali)

    art. 1; art. 2; art. 8; art. 8-bis; art. 9; art. 9-bis

    art.2: l'emissione di assegno rimasto impagato per difetto di provvista costituisce illecito anche indipendentemente dalla comunicazione del preavviso, salvo l'ipotesi di pagamento entro 60 giorni (art.8). art.1: l'illiceità legata all'emissione dopo revoca dell'autorizzazione richiede la prova della ricezione del preavviso di revoca (art.9 e 9-bis).

  • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 150

    art. 6, comma 8; art. 10, comma 1

    Il deposito in cancelleria degli atti relativi all'accertamento e contestazione dell'infrazione è regolato dall'art.6 comma 8; il termine per il deposito non ha natura perentoria, quindi la tardiva produzione di tali documenti non impedisce la loro utilizzazione come prova.

  • Codice di procedura civile

    art. 360, n. 3; art. 360, n. 5; art. 116; art. 348-ter

    art.360 nn.3 e 5: norme invocate dal ricorrente per censure di diritto e di motivazione. art.116: censura di mancato esame di questione di fatto/diritto. art.348-ter: preclusione del travisamento della prova quando ricorrono decisioni conformi (doppia conforme), con conseguente inammissibilità della censura sul travisamento.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede l'ipotesi e le condizioni per l'eventuale versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti formali per tale verifica.

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione la documentazione relativa all'accertamento e alla contestazione (incluso il preavviso di revoca) può essere anche prodotta tardivamente: il termine per il deposito non è perentorio e la tardiva produzione è utilizzabile come prova.
  • L'emissione materiale dell'assegno fa sorgere la legittimazione passiva del traente: agire come amministratore non esclude la responsabilità personale se l'assegno è stato firmato/traente come soggetto.
  • La mancanza del "preavviso di revoca" non esclude automaticamente la responsabilità per assegni impagati per difetto di provvista (art.2): l'eventuale estinzione della responsabilità avviene con il pagamento entro 60 giorni (art.8).
  • Per la configurabilità dell'illecito per emissione dopo revoca dell'autorizzazione (art.1) è invece rilevante la prova della ricezione del preavviso di revoca (art.9 e 9-bis).
  • Se la decisione di merito si fonda su più ragioni autonome, la cassazione della decisione è impedita quando almeno una ragione venga confermata: le censure sulle rimanenti possono essere inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La censura per travisamento della prova è fortemente limitata quando sussiste la cosiddetta "doppia conforme" (giudice di primo e secondo grado concordi): senza dimostrare che i fatti valutati dalle due decisioni sono diversi, la censura è generalmente inammissibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.