Sentenza del 09/03/2015 n. 2200 - Comm. Trib. Prov. Milano
ESENZIONE ACCISE PER OPIFICI INDUSTRIALI - Istanza esenzione - Diniego Agenzia Dogane - Ricorso - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La risposta dell'Agenzia delle Dogane, avente a oggetto il diniego del diritto di beneficiare dell'esenzione, è stata qualificata come semplice parere o atto interlocutorio e non come atto impositivo. Non producendo direttamente una richiesta di pagamento, un accertamento o altro effetto impositivo immediatamente lesivo, essa non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la risposta negativa dell'Agenzia delle Dogane a un'istanza di parere riguardante l'applicabilità dell'esenzione dall'accisa prevista per gli opifici industriali con consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh. Secondo il contribuente, l'attività svolta avrebbe potuto rientrare nell'ambito dell'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett. f), del Testo Unico delle Accise (TUA).
Norme richiamate
Art. 52, comma 3, lettera f), del Testo Unico delle Accise (TUA)
Prevede l'esenzione dall'accisa sull'energia elettrica per gli opifici industriali con consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh.
La norma individua una specifica ipotesi di esenzione, subordinata alla ricorrenza dei presupposti previsti, tra cui il consumo mensile indicato e la qualificazione dell'attività come opificio industriale.
Massime di principio
- Una risposta dell'Amministrazione finanziaria resa in sede di richiesta di parere, se non contiene una concreta pretesa tributaria o una richiesta di pagamento, generalmente non è autonomamente impugnabile.
- Il contribuente deve distinguere tra un parere preventivo o interlocutorio e un vero atto impositivo, quale un avviso di accertamento, un atto di liquidazione o un atto di recupero dell'imposta.
- Il diniego dell'esenzione espresso in un parere non determina necessariamente l'inammissibilità di ogni futura contestazione: la questione potrà essere fatta valere, ove ne ricorrano i presupposti, contro il successivo atto impositivo concretamente lesivo.
- Per ottenere l'esenzione non è sufficiente superare la soglia di consumo energetico; occorre dimostrare anche il possesso degli ulteriori requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa.
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