Cassazione Penale, Sentenza n. 11749/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del GIP che aveva dichiarato tardiva e quindi inammissibile la loro istanza di retrodatazione dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato ai sensi dell'art. 335-quater c.p.p. Hanno censurato la determinazione del dies a quo per il termine di 20 giorni previsto dal comma 3 dell'art. 335-quater, sostenendo che il termine dovesse decorrere dal giorno in cui l'interrogatorio di garanzia si è svolto o, quanto a Ciccarelli Antonio, dal giorno della formalizzazione della nomina fiduciaria (avvenuta il 1 ottobre 2025) e non dal giorno successivo in cui sono stati fatti gli avvisi di fissazione degli interrogatori e messi a disposizione della difesa tutti gli atti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili ai sensi dell'art. 591 lett. b) c.p.p., ritenendo che avverso l'ordinanza del GIP impugnata non sia consentito il ricorso per cassazione. La Corte ha richiamato la disciplina autonoma introdotta dall'art. 335-quater c.p.p. (procedura cartolare con eventuale camera di consiglio e possibilità di riproporre la questione in udienza preliminare o davanti al giudice del dibattimento) e ha osservato che il legislatore ha previsto specifiche regole di impugnabilità. Per l'inammissibilità pronunciata, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 335-quater cod. proc. pen.
La Corte interpreta la norma come una procedura autonoma che consente all'indagato di chiedere la retrodatazione; la richiesta va notificata al pubblico ministero e depositata in cancelleria, determinando una fase cartolare di contraddittorio (comma 6) e, se il giudice lo ritiene, un contraddittorio orale in camera di consiglio. La norma prevede inoltre che, se la retrodatazione è rilevante per la decisione, la questione possa essere sottoposta anche al giudice del riesame o riproposta in udienza preliminare/dibattimento secondo i limiti previsti.
art. 591 lett. b) cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che, per il tipo di ordinanza impugnata (ordinanza del GIP sulle istanze di retrodatazione), non sia consentito il ricorso per cassazione e pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi di questa disposizione.
art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
I motivi dedotti in Cassazione sono stati formulati richiamando queste lettere dell'art. 606 quali norme di rito per la censura (violazione di legge e vizio di motivazione) in relazione alla disciplina di cui all'art. 335-quater.
art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
La Corte ha trattato il ricorso nelle forme 'de plano' ai sensi di questa norma, potendo dichiarare immediatamente l'inammissibilità dell'impugnazione quando non è consentito il ricorso per cassazione.
Applicata per disporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in favore dello Stato a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non fossero del tutto privi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
d.Lgs. n. 150/2022 (art. 15, comma 1, lett. b) - riforma Cartabia
Richiamato come fonte dell'inserimento dell'art. 335-quater nel codice di procedura penale; la Corte sottolinea che il legislatore ha previsto una regolamentazione autonoma della procedura di retrodatazione.
Richiamato per chiarire che solo l'ordinanza del giudice dibattimentale è soggetta alle forme di impugnazione previste da tale articolo nei casi e nei modi ivi indicati.
art. 491 comma 1 cod. proc. pen.
Citato quale termine entro il quale, in caso di decisione favorevole o contraria, il pubblico ministero o la parte civile possono chiedere nuovo esame della questione prima della conclusione dell'udienza preliminare.
Sez. U, Sentenza n. 46898 del 26/09/2019 (Bernini)
Giurisprudenza richiamata dalla Corte per distinguere le diverse forme di procedura camerale e di impugnabilità; la sentenza serve a ricordare che la regolamentazione della procedura camerale non determina automaticamente la ricorribilità per cassazione senza limiti.
Massime di principio
- La richiesta di retrodatazione ai sensi dell'art. 335-quater c.p.p. segue una procedura autonoma: va notificata al pubblico ministero e depositata in cancelleria, determinando una fase cartolare di contraddittorio e, se necessario, una valutazione in camera di consiglio.
- Non tutte le ordinanze che decidono questioni procedurali nell'indagine sono impugnabili in Cassazione; occorre verificare la specifica disciplina di impugnabilità prevista per la fattispecie (qui l'art. 591 lett. b) ha determinato l'inammissibilità).
- Se la retrodatazione è rilevante ai fini della decisione, la questione può essere riproposta nel corso dell'udienza preliminare o davanti al giudice del dibattimento (o al riesame se previsto), perciò prima di proporre ricorso per cassazione è spesso più efficace agire in tali sedi.
- Il dies a quo per il termine di 20 giorni previsto dal comma 3 dell'art. 335-quater va valutato concretamente secondo il momento in cui l'indagato ha avuto la possibilità effettiva di conoscere gli atti o gli avvisi; tuttavia, dopo il primo termine, ulteriori richieste possono essere ammesse solo se fondate su atti non precedentemente conoscibili.
- Gli atti di impugnazione manifestamente inammissibili possono essere dichiarati de plano e comportare condanne alle spese e, in casi fondati dalla Corte, il pagamento di ammende processuali; pertanto è importante valutare preliminarmente la percorribilità dell'impugnazione davanti alla Corte di Cassazione.
- In casi simili, consultare tempestivamente il difensore e valutare di riproporre l'istanza nelle sedi previste (udienza preliminare, giudice del dibattimento o riesame) prima di ricorrere alla Cassazione riduce il rischio di inammissibilità e sanzioni.
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