Cassazione Penale, Sentenza n. 2469/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 01/06/2023 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorso deduceva: (1) violazione di legge e vizio della motivazione sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che la partecipazione all'associazione per delinquere veniva desunta prevalentemente da contenuti di intercettazioni familiari generiche, senza indicazione di condotte materiali riconducibili a Cristiano e senza adeguata considerazione di ipotesi alternative; (2) violazione di legge e vizio della motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla necessità della custodia in carcere, in assenza di elementi significativi sull'appartenenza del ricorrente all'associazione criminale.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: ha valutato che l'ordinanza impugnata aveva motivato adeguatamente la sussistenza di gravi indizi ricavandoli da plurime conversazioni, anche con l'altro indagato Carmelo Pelle, dalle quali emergono tre vicende specifiche che collegano Cristiano all'organizzazione: trattative per l'acquisizione del villaggio turistico Ionio Blu (con evidenze di riconoscimento di diritti e di potere da parte dei fratelli Cristiano e di prospettate ritorsioni), il sostegno elettorale con funzione di aggregazione di voti e manifestata capacità di far convergere preferenze, e l'organizzazione interna con riferimenti a nomine e ruoli (indicativi di posizione apicale). Inoltre il Tribunale ha ritenuto corretta l'applicazione della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., corroborata dal ruolo apicale attribuito al ricorrente, a fondamento dell'esigenza cautelare. Per effetto della dichiarazione di inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen., e il rinvio alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma ...
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
citato nel testo: "ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen."
richiamata in relazione al limite di esposizione dei motivi nel ricorso, ossia la sinteticita' richiesta nella motivazione per il riesame; la Corte rileva che il ricorso non affronta specificamente le parti dell'ordinanza.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
citato nel testo: "la doppia presunzione posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen."
utilizzato dal Tribunale per corroborare l'esigenza cautelare: la presunzione relativa alle esigenze cautelari viene rafforzata dalla posizione apicale del ricorrente nel gruppo criminale.
citato nel testo: "Dalla dichiarazione di inammissibilita' del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende"
la norma viene applicata per irrogare le conseguenze economiche e le spese in caso di ricorso inammissibile.
art. 94, comma (non completamente riportato)
menzione finale: "Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma"
richiama un adempimento di cancelleria a seguito della pronuncia; il comma specifico non è riportato nel testo disponibile.
Massime di principio
- Conversazioni intercettate possono costituire indizio grave di appartenenza e ruolo in un'associazione mafiosa anche se parte del contenuto e' riferito da terzi, purché emergano elementi concreti che collegano il soggetto ai fatti (trattative su beni confiscati, ruoli organizzativi, prospettazione di ritorsioni, gestione di voti).
- Per impugnare efficacemente un'ordinanza che conferma la custodia cautelare il difensore deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del provvedimento, indicando illogicita' manifeste o spiegazioni alternative plausibili e circostanziate; censure generiche sono destinati a fallire.
- La qualifica di posizione apicale o dirigente nell'organizzazione rafforza la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3) e rende piu' probabile la conferma della custodia cautelare.
- La valutazione del giudice di merito che ricostruisce piu' fatti convergenti (es. trattative patrimoniali, influenza elettorale, organizzazione interna) puo' essere ritenuta sufficiente per fondare la misura cautelare anche in assenza di atti materiali perfettamente individuabili nell'ordinanza impugnata.
- Ricorsi dichiarati inammissibili o manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e somme alla Cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.; è quindi opportuno valutare la concretezza e la novita' delle censure prima di proporre il gravame.
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