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Sentenza

Sentenza del 09/05/2018 n. 11065 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva assoggettato a Irpef per il 2004 una plusvalenza non dichiarata, determinandola sulla base del maggior valore attribuito al terreno ai fini dell’imposta di registro, anziché del prezzo indicato nel contratto. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 239/22/11 del 20 luglio 2011, aveva annullato la pretesa, rilevando che il maggior corrispettivo non era sostenuto da elementi probatori sufficienti e richiamando le decisioni che, nel giudizio promosso dall’acquirente contro l’accertamento di registro, avevano confermato il valore contrattuale. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: falsa applicazione delle norme sulla determinazione della plusvalenza e sull’accertamento del valore ai fini del registro, nonché dell’onere della prova; violazione del giudicato, perché le decisioni richiamate riguardavano l’acquirente ed erano state impugnate; mancata sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio sull’imposta di registro; e nullità della sentenza per motivazione insufficiente. M.E. non si è costituita.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto infondato il primo motivo: in base alla norma interpretativa del 2015, applicabile retroattivamente, il maggior corrispettivo nella cessione di immobili non può essere presunto soltanto dal valore accertato o dichiarato ai fini dell’imposta di registro. I tre ulteriori motivi sono rimasti assorbiti e non sono stati decisi nel merito. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché la contribuente intimata non si è costituita. Decisione assunta a Roma il 5 aprile 2018 e depositata il 9 maggio 2018.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3

    gli artt. 58, 68, 85 e 86 del T.U. imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5, 5-bis, 6 e 7, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347

    Nelle cessioni immobiliari, il valore attribuito al bene ai fini dell’imposta di registro, anche se accertato o definito, da solo non consente di presumere che il venditore abbia ricevuto un corrispettivo maggiore di quello dichiarato. La disposizione è interpretativa e la Corte ne afferma l’applicabilità retroattiva.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2

    questa Corte ha ripetutamente affermato che la disposizione di cui al D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, ponendosi espressamente come norma d'interpretazione autentica, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 1, comma 20, è applicabile retroattivamente

    La Corte richiama la natura di interpretazione autentica della disposizione del 2015 e ne trae l’applicabilità retroattiva anche alle controversie già iniziate sotto la disciplina previgente.

Massime di principio

  • Per le cessioni immobiliari, il solo scostamento tra il prezzo dichiarato nell’atto e il valore accertato ai fini dell’imposta di registro non basta a dimostrare una plusvalenza Irpef maggiore: l’Amministrazione deve fondarsi su elementi ulteriori.
  • La regola interpretativa introdotta dal D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, si applica retroattivamente anche alle controversie già pendenti; non opera quindi la precedente presunzione secondo cui il prezzo incassato coincideva con il valore di mercato accertato in via definitiva ai fini del registro, salvo prova contraria del contribuente.
  • La decisione non stabilisce un principio sul giudicato tra soggetti diversi, sulla sospensione necessaria o sui requisiti di motivazione della sentenza: i relativi motivi dell’Agenzia sono rimasti assorbiti.

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