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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35695/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. La decisione di merito di condanna è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala nei confronti di un imputato, ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 6, commi 2 e 6, della legge n. 401 del 1989, per avere omesso di ottemperare all'obbligo di comparizione presso il Commissariato di P.S. imposto a suo carico, fatto commesso a Marsala il 3 ottobre 2020. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto un solo motivo, censurando la conferma del giudizio di colpevolezza per vizio di motivazione; la doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata perché generica e priva di critiche concrete alla motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già spiegato adeguatamente perché l'omessa presentazione non potesse essere ricondotta a una mera dimenticanza.

Norme richiamate

  • art. 6, commi 2 e 6, legge n. 401 del 1989

    La mancata ottemperanza all'obbligo di comparizione presso il Commissariato di P.S., imposto all'interessato, integra il reato contestato; la motivazione di merito ha escluso che l'omissione derivasse da mera dimenticanza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura di vizio di motivazione deve essere specifica e deve confrontarsi in modo concreto con l'argomentazione della sentenza impugnata; doglianze meramente assertive o generiche sono manifestamente infondate.
  • Quando la sentenza di merito abbia già fornito una spiegazione puntuale della ragione per cui la condotta contestata non sia riconducibile a una causa innocua o a una semplice dimenticanza, il ricorso che non si misuri con tale passaggio è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo di pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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