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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03194/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché tardivo: il termine per impugnare, calcolato in 45 giorni dal deposito della motivazione della sentenza d'appello, era scaduto prima della presentazione del ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione. La Corte di cassazione non entra nel merito dei motivi di impugnazione, perché rileva d'ufficio che il ricorso è stato presentato oltre il termine di 45 giorni decorrente dal deposito della motivazione della sentenza d'appello. In particolare, il giudizio di secondo grado era stato definito in camera di consiglio non partecipata ex art. 23-bis d.l. 137/2020, senza istanza tempestiva di partecipazione, sicché non operava la proroga di 15 giorni prevista per il giudicato in assenza. Ne deriva la tardività del ricorso e la sua inammissibilità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il giudizio di appello è definito in camera di consiglio non partecipata e l'imputato non ha formulato tempestiva istanza di partecipazione, non opera l'aumento di quindici giorni del termine per impugnare previsto per il giudicato in assenza.
  • Il termine per ricorrere per cassazione decorre dal deposito della motivazione della sentenza e, se scaduto prima del deposito del ricorso, comporta l'inammissibilità per tardività.
  • L'inammissibilità per tardività può essere dichiarata de plano dalla Corte di cassazione senza necessità di trattazione nel merito.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause ostative, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando l'impugnazione presenti un'evidente colpa.
  • In presenza di una questione esclusivamente processuale sulla tempestività del ricorso, la Corte non esamina i motivi di merito avverso la condanna impugnata.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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