Cassazione Penale, Ordinanza n. 03194/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso perché tardivo: il termine per impugnare, calcolato in 45 giorni dal deposito della motivazione della sentenza d'appello, era scaduto prima della presentazione del ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione. La Corte di cassazione non entra nel merito dei motivi di impugnazione, perché rileva d'ufficio che il ricorso è stato presentato oltre il termine di 45 giorni decorrente dal deposito della motivazione della sentenza d'appello. In particolare, il giudizio di secondo grado era stato definito in camera di consiglio non partecipata ex art. 23-bis d.l. 137/2020, senza istanza tempestiva di partecipazione, sicché non operava la proroga di 15 giorni prevista per il giudicato in assenza. Ne deriva la tardività del ricorso e la sua inammissibilità.
Norme richiamate
art. 23-bis, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
La sentenza d'appello è stata pronunciata in camera di consiglio senza intervento delle parti secondo il rito speciale pandemico.
legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma di conversione del decreto-legge richiamato per il rito camerale non partecipato.
art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
Il deposito della motivazione è avvenuto entro il termine di novanta giorni dalla decisione.
art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il termine per proporre impugnazione era di quarantacinque giorni decorrenti dal deposito della motivazione.
art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
non può essere aumentato di quindici giorni
La proroga di quindici giorni non si applica quando l'appello è stato trattato con procedimento camerale non partecipato e l'imputato non abbia chiesto tempestivamente di partecipare.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
L'impugnazione proposta oltre il termine di legge è inammissibile.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità è dichiarabile de plano in sede di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui l'evidente inammissibilità dell'impugnazione giustifica la condanna alla Cassa delle ammende in ragione dei profili di colpa.
Massime di principio
- Quando il giudizio di appello è definito in camera di consiglio non partecipata e l'imputato non ha formulato tempestiva istanza di partecipazione, non opera l'aumento di quindici giorni del termine per impugnare previsto per il giudicato in assenza.
- Il termine per ricorrere per cassazione decorre dal deposito della motivazione della sentenza e, se scaduto prima del deposito del ricorso, comporta l'inammissibilità per tardività.
- L'inammissibilità per tardività può essere dichiarata de plano dalla Corte di cassazione senza necessità di trattazione nel merito.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause ostative, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando l'impugnazione presenti un'evidente colpa.
- In presenza di una questione esclusivamente processuale sulla tempestività del ricorso, la Corte non esamina i motivi di merito avverso la condanna impugnata.
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