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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30863/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. In secondo grado la difesa e il Procuratore generale avevano concordato sull'accoglimento del motivo relativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in equivalenza con l'aggravante contestata e sulla misura della pena, con rinuncia a ogni altro motivo di appello. Con l'unico motivo residuo di ricorso, l'imputato ha dedotto che la Corte di appello non avrebbe fornito una congrua motivazione sulla commisurazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata e, prima ancora, ha ribadito che, in presenza di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. e di rinuncia ai motivi di impugnazione, restano precluse le questioni non devolute, salvo che si deduca l'illegalità della pena o vizi inerenti alla formazione del consenso o alla difformità della decisione rispetto all'accordo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta concordata, non era tenuto a motivare sulle residue questioni rinunciate e che, nel caso concreto, la motivazione sulla pena era comunque adeguata: la Corte territoriale aveva dato conto della congruità e proporzione del trattamento sanzionatorio concordato, valorizzando attenuanti generiche, giudizio di bilanciamento, pena base, aumenti per continuazione, gravità concreta dei fatti, modalità della condotta, danno alla vittima, intensità del dolo e capacità a delinquere. Ne è derivata la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

    La reintroduzione del concordato in appello comporta che, in presenza di rinuncia ai motivi, la cognizione del giudice di appello resta limitata ai motivi non rinunciati; il ricorso per cassazione è inammissibile per questioni rinunciate, salvo che riguardino illegalità della pena, qualificazione giuridica del fatto o profili attinenti alla formazione del consenso e alla corrispondenza tra accordo e decisione.

  • art. 129 c.p.p.

    Nel concordato in appello il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per cause di non punibilità, in ragione della diversità dell'istituto rispetto al patteggiamento.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il ricorso è ammissibile solo se investe la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del Procuratore generale o il contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all'accordo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello definito con concordato ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia espressa ai motivi di impugnazione preclude al giudice di legittimità la cognizione delle questioni non devolute, anche se rilevabili d'ufficio, salvo che si deduca l'illegalità della sanzione o la qualificazione giuridica del fatto.
  • Il giudice di appello che aderisce alla pena concordata non deve motivare su tutte le censure originariamente formulate, essendo la sua cognizione limitata ai motivi non rinunciati per effetto della devoluzione residua.
  • La censura sulla determinazione della pena è infondata quando la corte territoriale espliciti, sia pure sinteticamente, i criteri utilizzati per ritenere congruo il trattamento sanzionatorio concordato, richiamando gravità del fatto, modalità della condotta, danno arrecato, intensità del dolo e capacità a delinquere.
  • Nel ricorso per cassazione contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. sono deducibili soltanto vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del Procuratore generale, alla difformità della decisione rispetto all'accordo e all'illegalità della pena.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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