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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16175/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo ha condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i primi due motivi censuravano la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito, sostenendo che non vi sarebbe stata alcuna condotta violenta e oppositiva; la Corte di cassazione li qualifica però come mere doglianze sulla maggiore affidabilità della versione difensiva, prive di una specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata. Un ulteriore motivo riguardava l'esclusione della particolare tenuità del fatto, ritenuta infondata perché la decisione impugnata aveva adeguatamente esplicitato i parametri di valutazione applicati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati i motivi proposti: i primi due perché non attaccavano in modo specifico la motivazione di condanna ma proponevano una diversa lettura dei fatti; il terzo perché la motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto era ritenuta congrua e adeguatamente motivata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    La Corte lo richiama come disposizione incriminatrice integrata dai dati fattuali richiamati nella sentenza di merito, rispetto ai quali le censure difensive sono ritenute generiche e non specifiche.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto viene esclusa sulla base di una motivazione ritenuta adeguata nei suoi parametri di valutazione, sicché il relativo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è sufficiente contrapporre alla motivazione della sentenza impugnata una diversa ricostruzione dei fatti ritenuta più favorevole dalla difesa: occorre una censura specifica e argomentata della motivazione di merito.
  • Le doglianze che si limitano a negare in modo assertivo la sussistenza della condotta violenta o oppositiva, senza confrontarsi con i dati fattuali valorizzati dai giudici di merito, sono manifestamente infondate.
  • La valutazione di esclusione della particolare tenuità del fatto è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia dato conto in modo congruo dei parametri applicati e del percorso logico seguito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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