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Ordinanza

Ordinanza n. 106/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Chieti in data 17/07/2025, notificato in data 27/07/2025, avente a oggetto decreto di rigetto al rilascio del documento di viaggio in formato elettronico.

Giustizia amministrativa202500514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore della Provincia di Chieti di rigetto del rilascio del documento di viaggio in formato elettronico

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore della Provincia di Chieti del 17 luglio 2025, notificato il 27 luglio 2025, con cui è stato rigettato il rilascio di un documento di viaggio in formato elettronico. Il TAR aveva già accolto l'istanza cautelare, disponendo il riesame del provvedimento da parte dell'Amministrazione entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza cautelare. Secondo quanto rappresentato dalla parte ricorrente, nonostante il decorso del termine e una formale diffida, l'Amministrazione non avrebbe proceduto al riesame.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Preso atto della mancata attivazione del riesame, della richiesta di chiarimenti formulata dal ricorrente e dell'assenza dell'Amministrazione all'udienza, ha ordinato al Ministero di fornire chiarimenti sullo stato del procedimento di riesame entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione di parte. Il Collegio ha precisato che la mancata attivazione del riesame o l'omesso riscontro potranno essere valutati come inadempimento all'ordine giudiziale ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a., anche ai fini della condanna alle spese. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 12 giugno 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    la mancata attivazione del procedimento di riesame o l’omesso riscontro alla richiesta di chiarimenti ... potrà essere valutato agli effetti dell’art. 64, comma 4, c.p.a.

    L'eventuale mancato adempimento all'ordine giudiziale di fornire chiarimenti può essere valutato dal giudice nell'ambito dei poteri istruttori e delle conseguenze processuali previste dalla disposizione, anche ai fini delle spese.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Costituisce la base normativa richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a fondamento della tutela dei dati personali del ricorrente mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Quando, in esecuzione di un'ordinanza cautelare che impone il riesame di un provvedimento entro un termine determinato, l'amministrazione non chiarisce lo stato del procedimento, il giudice può ordinarle di fornire chiarimenti entro un nuovo termine perentorio e rinviare la trattazione del merito.
  • La mancata attivazione del riesame imposto in sede cautelare o l'omesso riscontro a un ordine giudiziale di chiarimenti può essere valutato come inadempimento all'ordine giudiziale, anche ai fini della regolazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoIstruttoria processualeDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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