Cassazione Penale, Sentenza n. 34963/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con unico motivo che deduce violazione di legge per carenza dell'apparato giustificativo: si contesta l'insussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) e la mancanza di adeguata motivazione sul punto nella sentenza di primo grado e nella decisione di appello, denunciando argomentazioni meramente tautologiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia adeguatamente motivato la sussistenza del dolo generico, fondando l'accertamento sulla consistente discrepanza tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito dal nucleo familiare convivente, che legittima l'inferenza della rappresentazione della difformità da parte dell'imputato. La Cassazione ha escluso che si fosse in presenza di un errore su norme extrapenali o di mera colpa grave idonea a escludere il dolo. Ha confermato la condanna ex art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il reato non è ancora prescritto (prescrizione non prima del 6 febbraio 2025).
Norme richiamate
art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La norma punisce le false indicazioni o omissioni nelle dichiarazioni per il patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha ritenuto che, nel caso di false indicazioni o omissioni che incidono sull'elemento oggettivo del reato, la responsabilità debba essere valutata alla luce del dolo generico quando sia provata la rappresentazione della difformità da parte dell'imputato.
Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019 (Bonelli)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale
La giurisprudenza citata stabilisce che, per il reato relativo al patrocinio a spese dello Stato, le omissioni o inesattezze possono essere ricondotte al dolo generico quando sia dimostrabile che l'imputato si rendeva conto della discrepanza; ciò esclude automaticamente che si tratti di mera colpa salvo il caso di dolo eventuale.
Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018 (Zappia)
Richiamata in linea con la precedente, conferma l'orientamento secondo cui l'elemento soggettivo per le false dichiarazioni nel patrocinio a spese dello Stato si valuta alla luce della rappresentazione consapevole della difformità da parte del dichiarante.
Massime di principio
- Nei reati connessi al patrocinio a spese dello Stato, una consistente discrepanza tra reddito dichiarato e reddito effettivo, specialmente in presenza di familiari conviventi, può legittimare l'inferenza del dolo generico senza necessità di prova diretta della consapevolezza.
- Per impugnare con successo una condanna basata su inferenze sulla sfera psicologica, il ricorrente deve dimostrare concretamente l'assenza di rappresentazione della realtà o l'esistenza di un errore di fatto o di diritto rilevante; mere doglianze sulla brevità o sulla forma della motivazione sono spesso insufficienti.
- La distinzione tra dolo e colpa rimane centrale: errori di controllo o negligenza non escludono automaticamente la responsabilità, salvo che emerga una valida prova che l'atto non è stato posto in essere con la rappresentazione della difformità (es. errore su norme extrapenali rilevante).
- La giurisprudenza di legittimità tende a valorizzare la 'forbice' patrimoniale come elemento indiziario significativo della coscienza e volontà di ottenere indebitamente il beneficio economico.
- In cassazione la critica alla motivazione deve dimostrare specifici vizi logici, contraddittorietà o insufficienza tali da impedire la ricostruzione del percorso argomentativo; l'assenza di dettaglio su un punto può essere colmata se il complesso della motivazione consente di seguire il ragionamento giudiziale.
- Chi propone ricorso deve considerare anche le conseguenze economiche: la conferma della condanna comporta condanna alle spese processuali.
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