Cassazione Civile, Ordinanza n. 21851/2021 del 30/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha notificato a una titolare di ditta individuale operante come ricevitoria di scommesse un avviso di accertamento per il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse relativa all'anno 2007, con applicazione di sanzioni. La contribuente ha impugnato l'atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, ottenendo l'accoglimento limitato al profilo sanzionatorio; in appello la Commissione tributaria regionale ha rigettato l'impugnazione. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con nove motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, entrambe le parti hanno depositato memoria chiedendo concordemente la cessazione della materia del contendere, poiché l'Ufficio, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018, aveva annullato in autotutela la pretesa fiscale limitatamente alla posizione della ricorrente.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'annullamento in autotutela dell'atto impositivo e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata, rimuovendo le decisioni di merito non più attuali perché non più idonee a regolare il rapporto tra le parti. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio, valorizzando il fatto che l'annullamento era intervenuto a seguito di una pronuncia della Corte costituzionale sopravvenuta in corso di causa.
Norme richiamate
memoria ex art. 380-bis c.p.c.
È richiamato come base procedurale per il deposito delle memorie in prossimità della camera di consiglio.
sentenza Corte costituzionale n. 27 del 23 gennaio 2018
La pronuncia costituzionale è il presupposto sopravvenuto che ha indotto l'amministrazione ad annullare in autotutela la pretesa fiscale.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione annulla in autotutela l'atto impositivo oggetto del giudizio, viene meno la lite e il giudice di legittimità deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, perché le decisioni di merito perdono attualità e non sono più idonee a regolare il rapporto controverso.
- Se l'annullamento in autotutela deriva da un sopravvenuto intervento della Corte costituzionale nel corso del processo, può disporsi la compensazione integrale delle spese di lite.
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