Cassazione Penale, Sentenza n. 43279/2023 del 25/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 646 cod.pen. e confermato la loro condanna per il reato di truffa con conseguente responsabilità civile verso la parte offesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto la richiesta del Pubblico Ministero e, rilevata la remissione della querela da parte della persona offesa con contestuale accettazione degli imputati, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione della querela. Ha altresì revocato le statuizioni civili derivanti dalla condanna. Infine ha condannato gli imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali, rilevando l'assenza di diversa indicazione nell'atto di remissione.
Norme richiamate
La Corte d'appello aveva riqualificato il fatto alla stregua di tale norma, configurandolo come reato di truffa; la Cassazione registra tale riqualificazione ma non ne esamina il merito dato l'estinzione del reato per remissione della querela.
remissione della querela (istituto di estinzione del reato)
La remissione della querela da parte della persona offesa, con contestuale accettazione degli imputati, determina l'estinzione del reato procedibile a querela e impone l'annullamento senza rinvio della condanna penale e la revoca delle statuizioni civili; eventuali spese processuali restano a carico degli imputati salvo diversa indicazione nell'atto di remissione.
Massime di principio
- Se la persona offesa rinuncia formalmente alla querela per un reato procedibile a querela e gli imputati accettano, il reato si estingue e le sentenze penali che hanno già inflitto condanne vengono annullate senza rinvio.
- L'estinzione del reato per remissione comporta anche la revoca delle statuizioni civili pronunciate in sede penale conseguenti alla condanna.
- La remissione della querela deve risultare formalmente dagli atti; la sua efficacia può richiedere l'accettazione degli imputati quando espressamente prevista o quando rilevante per gli effetti pratici, e il giudice valuta l'intervenuta estinzione prima di proseguire nell'esame di merito.
- La pronuncia di annullamento per remissione non esclude che il giudice condanni gli imputati al pagamento delle spese processuali, salvo che l'atto di remissione preveda diversamente.
- In situazioni analoghe è importante verificare se il reato è effettivamente procedibile a querela di parte e se esistono vincoli di ordine pubblico o norme speciali che impediscano l'estinzione per remissione.
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