Parere n. 1223/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto dalla signora Anna Maria Bartolucci contro il Comune di Roma Capitale per l’annullamento: -del provvedimento di concessione in sanatoria, notificato in data 21 marzo 2013, adottato da Roma Capitale, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici, U.O. Condono Edilizio in relazione alla pratica n. 0/58593 sot. 2, protocollo UCE: 2013/17829 dell’11 marzo 2013, limitatamente alla parte relativa alla richiesta di pagamento dell’importo di euro 10.134,08 (diecimilacentotrentaquattro/08).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione parziale di un provvedimento di concessione edilizia in sanatoria, limitatamente alla richiesta di pagamento di euro 10.134,08.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha proposto ricorso straordinario, con istanza cautelare, contro il provvedimento di concessione in sanatoria adottato da Roma Capitale in relazione alla pratica n. 0/58593 sot. 2, contestando esclusivamente la richiesta di pagamento di euro 10.134,08. L’unico motivo dedotto riguarda l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e illogicità manifesta. Nel corso dell’istruttoria è emerso che Roma Capitale aveva notificato il 19 settembre 2013 un atto di opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. La questione sottoposta alla Sezione riguarda quindi la ritualità e tempestività dell’opposizione e le conseguenze processuali sul ricorso straordinario.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’opposizione proposta da Roma Capitale fosse rituale e tempestiva. In applicazione dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso straordinario deve pertanto essere dichiarato improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale. L’esame del motivo relativo alla legittimità della richiesta di pagamento non è stato svolto, perché assorbito dall’esito processuale. È stata altresì assorbita la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione in sede giurisdizionale
L’opposizione proposta da Roma Capitale il 19 settembre 2013 è stata ritenuta rituale e tempestiva; di conseguenza, il ricorso straordinario è improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971.
Istanza cautelare
La domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato è stata dichiarata assorbita dall’improcedibilità del ricorso per trasposizione.
Norme richiamate
L’opposizione della parte resistente consente la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale; quando l’opposizione è rituale e tempestiva, il ricorso straordinario diviene improcedibile.
Il ricorso straordinario è un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà delle parti, salva la facoltà di opposizione prevista dall’art. 10.
Massime di principio
- L’opposizione prevista dall’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, quando sia rituale e tempestiva, determina la trasposizione del ricorso straordinario nella sede giurisdizionale e rende improcedibile il ricorso straordinario stesso.
- Il ricorso straordinario, in quanto rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la permanenza della volontà di tutte le parti di utilizzare tale strumento; la rituale opposizione di una parte impedisce la definizione dell’affare in sede straordinaria.
- L’improcedibilità per trasposizione assorbe l’esame delle censure di merito e della domanda cautelare proposta nell’ambito del ricorso straordinario.
Ricorso straordinario contro una concessione edilizia in sanatoria
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una privata contro Roma Capitale, avente a oggetto un provvedimento di concessione in sanatoria relativo a una pratica di condono edilizio. L’impugnazione era limitata alla richiesta di pagamento di euro 10.134,08 ed era accompagnata da un’istanza cautelare.
Censure dedotte
La ricorrente aveva formulato un unico motivo, articolato nelle figure sintomatiche dell’eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e illogicità manifesta. Le censure riguardavano esclusivamente la quantificazione dell’importo richiesto dal Comune e non la concessione in sanatoria nel suo complesso.
Opposizione di Roma Capitale
Nel corso dell’istruttoria è stata acquisita copia dell’atto con cui Roma Capitale, il 19 settembre 2013, aveva proposto opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto l’opposizione rituale e tempestiva. Ha ricordato che il ricorso straordinario è un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà delle parti di avvalersene. L’opposizione costituisce lo strumento con cui ciascuna parte può adire il giudice precostituito per legge, impedendo la prosecuzione dell’affare in sede straordinaria.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso parere nel senso che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale. L’esame della censura relativa alla richiesta di pagamento è rimasto assorbito, così come la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. La Sezione ha richiamato, a sostegno del principio, Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.
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