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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28160/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per tentato furto pluriaggravato è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la condanna di primo grado per tentato furto pluriaggravato. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza di elementi probatori idonei a integrare il tentativo, contestando la valutazione del materiale indiziario; la Corte ritiene la censura aspecifica perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, in particolare con il dato della collocazione dei tombini di ghisa rinvenuti sui bancali dagli inquirenti. Con il secondo motivo contesta l'inosservanza della legge penale e la mancanza di motivazione in punto di recidiva; la Corte lo reputa non proponibile in sede di legittimità poiché non risulta dedotto come motivo di appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, c.p.p. Con il terzo motivo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 69 c.p. e il difetto di motivazione sul giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee; la Corte osserva che si tratta di valutazione discrezionale di merito, sorretta da motivazione adeguata e quindi non censurabile in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Una censura non dedotta come motivo di appello non può essere proposta per la prima volta in cassazione; la novità del motivo comporta inammissibilità del relativo profilo di ricorso.

  • art. 69 c.p.

    Il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee implica una valutazione discrezionale di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione, non quando la motivazione sia adeguata e logica.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile se è aspecifico, cioè se non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e non coglie i passaggi argomentativi decisivi della decisione.
  • Le questioni non dedotte in appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione quando la loro proposizione è preclusa dall'art. 606, comma 3, c.p.p.; la Corte di cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • La verifica della sussistenza degli elementi probatori a sostegno del tentativo è insindacabile in cassazione quando il ricorso si risolva in una mera contrapposizione valutativa ai fatti accertati dal giudice di merito, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTentativoCircostanze del reato
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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