Cassazione Penale, Ordinanza n. 05661/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto della Corte d'appello che aveva applicato/confermato una misura di prevenzione personale, contestando il giudizio di pericolosità formulato nei suoi confronti. In particolare ha sostenuto che gli argomenti posti a base del provvedimento impugnato non sarebbero stati idonei a fondare la pericolosità, valorizzando elementi della propria personalità ritenuti deponevoli in senso contrario: l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e l'intervenuto proscioglimento in due procedimenti penali in cui era imputato. La Corte ha rilevato che il ricorso non denunciava una vera violazione di legge, ma mirava in sostanza a rivalutare il merito e la motivazione del giudizio di pericolosità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto per motivi non consentiti nel sistema delle misure di prevenzione, nel quale il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. Ha osservato che la censura, pur formalmente veicolata come violazione di legge, in realtà investiva la motivazione del decreto applicativo della misura e la valutazione di pericolosità, senza dedurre una motivazione inesistente o meramente apparente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
avverso il decreto della corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore, entro dieci giorni
Nel procedimento di prevenzione il ricorso in cassazione contro il decreto della corte d'appello è consentito soltanto per violazione di legge, con termine breve e senza effetto sospensivo.
art. 7, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Il decreto applicativo della misura di prevenzione deve essere motivato; solo la mancanza assoluta o la mera apparenza della motivazione possono tradursi in un vizio deducibile come violazione di legge.
art. 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La nozione di pericolosità del prevenuto va ricondotta ai presupposti legali della misura di prevenzione personale.
Sez. U, sentenza n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246
Il precedente delle Sezioni Unite è richiamato per affermare che il sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti di prevenzione è limitato ai casi di motivazione inesistente o meramente apparente.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito o della pericolosità sociale.
- La censura della motivazione di un decreto applicativo di misura di prevenzione è deducibile in cassazione solo quando la motivazione sia inesistente o meramente apparente, poiché tale vizio si traduce in violazione dell'obbligo di motivazione.
- Non è ammissibile il ricorso che, pur formalmente prospettato come violazione di legge, si limiti a contrapporre alla valutazione del giudice elementi fattuali alternativi o letture diverse della personalità e della pericolosità del prevenuto.
- Nel giudizio di legittimità sulle misure di prevenzione il controllo della Corte resta circoscritto alla correttezza giuridica del provvedimento e non alla sua opportuna o condivisibile valutazione di merito.
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