Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44894/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare (art. 297, comma 3 c.p.p.) per il caso di contestazione "a catena" tra una ordinanza cautelare per associazione mafiosa e una successiva ordinanza per reati-fine (strage/omicidi aggravati). I difensori hanno dedotto violazione e erronea applicazione dell'art. 297, comma 3, contestando l'esclusione della connessione teleologica o della continuazione tra i due provvedimenti e lamentando carenze motivazionali sulla sussistenza della "desumibilità" degli elementi probatori del secondo procedimento già dagli atti del primo; hanno inoltre sostenuto che la retrodatazione avrebbe potuto incidere sull'efficacia della misura.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha rilevato la genericità della doglianza in punto di interesse: il ricorso non ha dimostrato che la retrodatazione della decorrenza avrebbe prodotto un diverso computo tale da comportare la scarcerazione (condizione di ammissibilità ai sensi dell'art. 568, comma 4 c.p.p.). Sul merito, comunque, il Collegio ha ritenuto infondati i profili sostanziali: non sussiste connessione qualificata (continuazione o connessione teleologica) tra il reato di associazione mafiosa e i reati-fine di omicidio/strage in quanto tali reati non sono la finalità costitutiva dell'associazione; le evocazioni generiche di azioni omicidarie nell'imputazione associativa sono idee indeterminate e non bastano a fondare la connessione. Quanto alla "desumibilità", la Corte ha confermato che non è sufficiente la mera conoscibilità storica di elementi o la presenza di taluni atti: è necessaria, al momento della prima ordinanza, un compendio documentale o dichiarativo che consenta al P.M. un meditato apprezzamento prognostico sulla concludenza e gravità degli indizi tale da poter giustificare la misura successiva; nel caso concreto tale condizione è stata esclusa. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3 cod. proc. pen.

    Disciplina della retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare per più misure: invocata dal ricorrente per ottenere che la decorrenza della seconda misura sia fatta risalire ad epoca precedente. La Corte richiama i criteri giurisprudenziali per valutare la connessione tra misure e nega la sussistenza della connessione qualificata nel caso di associazione mafiosa e reati-fine.

  • art. 568, comma 4 cod. proc. pen.

    Stabilisce il requisito dell'interesse all'impugnazione: la Corte ricorda che l'interesse a chiedere la retrodatazione sussiste solo se essa comporti un diverso e favorevole computo del termine di durata della custodia cautelare tale da determinare la scarcerazione; in mancanza il ricorso è inammissibile.

  • art. 303, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Riferito in rapporto ai termini utili per la decorrenza della custodia cautelare: la retrodatazione può anticipare la scadenza dei termini rispetto alla emissione di atti indicati dalla norma.

Massime di principio

  • L'istanza di retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare per il caso di "contestazione a catena" è ammissibile solo se il richiedente dimostra che la retrodatazione comporterebbe un diverso computo dei termini tale da determinare la perdita di efficacia della misura (es. scarcerazione).
  • Tra un'ordinanza cautelare per partecipazione a mafia e una per reati-fine (omicidi/strage) la giurisprudenza, di regola, non ravvisa connessione qualificata (continuazione o connessione teleologica): i reati-fine non sono generalmente ritenuti la finalità costitutiva dell'associazione e le mere enunciazioni ideali nell'imputazione non bastano.
  • Per la "desumibilità" degli elementi che hanno dato luogo alla seconda misura dalla documentazione che era già a disposizione al momento della prima ordinanza è richiesto un compendio documentale o dichiarativo tale da consentire al P.M. un meditato apprezzamento prognostico della gravità e della concludenza degli indizi; la mera esistenza di notizie o elementi non è sufficiente.
  • Nel valutare una richiesta cautelare successiva o l'eventuale retrodatazione, conta non solo la presenza materiale degli atti ma la loro capacità, all'epoca del primo provvedimento, di far emergere chiaramente il fondamento della successiva misura.
  • Chi impugna deve specificare e dimostrare l'effetto pratico favorevole conseguente alla pronuncia invocata (interesse concreto): l'assenza di tale dimostrazione porta all'inammissibilità per genericità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.